PUBBLICA ASSISTENZA

CROCE D'ORO SAMPIERDARENA

Via della Cella, 10 c - tel. 010.465.641

GE - SAMPIERDARENA 

 

STATUTO SOCIALE 

 

 

__________________

Approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 9 luglio 2019

e dalla Regione Liguria con D.D. del 18 dicembre 2019

 

 

 

Titolo I – Profili generali

Art. 1 – Denominazione e sede

  1. È costituito ai sensi del D.Lgs. 117/17 e s.m.i., del codice civile e della normativa in materia, l’ente del terzo settore denominato “PUBBLICA ASSISTENZA CROCE D’ORO SAMPIERDARENA” o in forma breve “CROCE D’ORO SAMPIERDARENA”, che assume la forma giuridica di Associazione.
  2. A seguito dell’iscrizione nel registro unico nazionale del terzo settore, sezione organizzazioni di volontariato, di cui al D.Lgs. 117/17 e s.m.i. l’ente, di seguito detto anche Associazione, ha l’obbligo di inserire l’acronimo “ODV” o la locuzione “organizzazione di volontariato” nella denominazione sociale, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
  3. L’Associazione ha sede legale nel Comune di Genova. Il trasferimento della sede legale all’interno del medesimo Comune, nonché l’istituzione di eventuali sedi operative o secondarie all’interno dell’omonima Città Metropolitana possono essere deliberate dal Consiglio di Amministrazione e non comportano modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
  4. Sino all’istituzione del registro unico nazionale del terzo settore di cui al D.Lgs. 117/17 e s.m.i. ed all’applicazione delle previsioni di cui all’art. 22 di quest’ultimo, l’Associazione esaurisce le proprie finalità statutarie nell’ambito della Regione Liguria.

 

Art. 2 - Principi associativi fondamentali e finalità

  1. L’Associazione è luogo di aggregazione dei cittadini per attività in favore della comunità e del bene comune e si ispira ai principi costituzionali della solidarietà e della partecipazione, in conformità alla disciplina del terzo settore.
  2. L’Associazione intende perseguire, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l’esercizio in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale tra quelle previste dall’art. 5 del D.Lgs. 117/17 e s.m.i., avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.
  3. L’Associazione è laica ed apartitica, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, sulla elettività e la gratuità delle cariche associative, sulla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sulla attività di volontariato, così da intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale.
  4. Le attività sono svolte prevalentemente a favore di terzi e alla generalità della popolazione.

 

Art. 3 - Scopi associativi

  1. L’Associazione informa il proprio impegno a scopi di rinnovamento civile, sociale e culturale nel perseguimento e nell’affermazione dei valori della solidarietà sociale per la realizzazione di una società più giusta e solidale, anche attraverso il riconoscimento dei diritti della persona e la loro tutela e lo sviluppo della cultura della solidarietà e la tutela dei diritti dei cittadini.
  2. L'Associazione assume, in particolare, il compito di:
  1. Promuovere ed organizzare iniziative dei cittadini volte a contrastare e risolvere problemi della vita civile, sociale e culturale;
  2. Promuovere ed organizzare azioni volte a soddisfare bisogni collettivi ed individuali attraverso i valori della solidarietà;
  3. Contribuire all’affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività;
  4. Favorire lo sviluppo della comunità attraverso la partecipazione attiva dei cittadini;
  5. Contribuire, anche attraverso la partecipazione alla vita associativa e alla gestione dell’Associazione e di attività di interesse generale, alla crescita culturale e morale delle persone e della collettività;
  6. Organizzare forme di partecipazione e di intervento nel settore sanitario, sociale, ambientale, della protezione civile ed in quello della disabilità; assumere iniziative dirette alla sperimentazione sociale, cioè a forme innovative di risoluzione di questioni civili, sociali e culturali;
  7. Collaborare con enti pubblici e privati e con altre associazioni di volontariato ed enti del terzo settore per il proseguimento dei fini e degli obbiettivi previsti dal presente statuto.

 

Art. 4 - Attività

  1. Ai fini del perseguimento, senza scopo di lucro, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale richiamate negli articoli precedenti l’Associazione svolge, direttamente e/o in collaborazione con altri enti pubblici e privati, nel rispetto delle norme vigenti, una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5 del D.Lgs. 117/17 e s.m.i.:
    1. interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni, compresa l’organizzazione e gestione di servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a persone anziane, con disabilità e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà di cui all’art. 5 lett.a del D.Lgs. 117/17;
    2. interventi e prestazioni sanitarie quali attività e servizi di soccorso sanitario, trasporto sanitario e socio sanitario, servizi di guardia medica, servizi sanitari ambulatoriali, donazione di sangue ed organi di cui all’art. 5 lett.b del D.Lgs. 117/17;
    3. prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni anche mediante l’organizzazione di incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento ed all’organizzazione di forme di intervento istitutive di servizi conseguenti di cui all’art. 5 lett.c del D.Lgs. 117/17;
    4. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, ed attività culturali di interesse sociale con finalità educativa quali iniziative di formazione e informazione sanitaria, per la prevenzione delle malattie e dei fattori di rischio, per la protezione della salute negli ambienti di vita e di lavoro nei suoi vari aspetti sanitari e sociali, anche in collaborazione con organizzazioni private e pubbliche amministrazioni di cui all’art. 5 lett.d del D.Lgs. 117/17;
    5. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; nonché di tutela della propria memoria storica, attraverso la conservazione e la valorizzazione del patrimonio documentale di cui all’art. 5 lett.i del D.Lgs. 117/17;
    6. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa di cui all’art.5 lett.l del Dlgs.117/17;
    7. organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche di cui all’art.5 lett.t del Dlgs.117/17;
    8. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, ivi compresa assistenza, promozione sostegno dei diritti dell’infanzia di cui all’art.5 lett.w del Dlgs.117/17;
    9. protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni di cui all’art.5 lett.y del Dlgs.117/17;
    10. riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata di cui all’art.5 lett.z del Dlgs.117/17.
  2. L’Associazione può esercitare ogni altra attività di interesse generale che dovesse essere individuata ai sensi dell’art. 5 comma 2 del D.Lgs. 117/17 purché riconducibile agli scopi e finalità perseguiti ed indicati dagli artt. 2 e 3 del presente Statuto.
  3. Per l’attività di interesse generale prestata l’Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, a meno che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti previsti dalla legge per le attività diverse esercitabili dagli enti del terzo settore.
  4. L’Associazione, al fine di finanziare lo svolgimento delle proprie attività di interesse generale, può svolgere attività di raccolta fondi ai sensi dell’art. 7 D.lgs. 117/17 e s.m.i..
  5. L’Associazione può inoltre esercitare, ai sensi dell’art. 6 D.lgs. 117/17 e s.m.i., attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge.

 

Art. 5 - Volontariato e lavoro retribuito

  1. L’Associazione fonda le proprie attività sull’impegno personale spontaneo e gratuito dei propri aderenti.
  2. L’attività volontaria è incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui l’aderente è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria e non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall’Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi ed alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di Amministrazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.
  3. L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari, o alla maggiore o minore soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente vigente per le organizzazioni di volontariato.

 

Titolo II - Soci

Art. 6 - Requisiti

  1. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non deve essere inferiore a sette persone fisiche. Se tale numero minimo di soci viene meno, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l’Associazione è cancellata dal registro unico nazionale del terzo settore, salvo formuli richiesta d’iscrizione in un’altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.
  2. Possono essere soci dell’Associazione tutte le persone fisiche, anche non comunitarie purché in regola con le norme vigenti per l’ingresso ed il soggiorno nel territorio italiano, senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, che condividono le finalità dell'Associazione e si impegnano a rispettarne lo statuto, i regolamenti ed ogni altra deliberazione degli organi sociali e che posseggano, secondo le leggi dello Stato, i requisiti della moralità e della buona condotta.
  3. Sono soci ordinari coloro che aderiscono all'Associazione e che sottoscrivono la quota associativa.
  4. Sono soci volontari i soci ordinari che si impegnano a prestare la propria opera in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, neanche indiretto, per fini di solidarietà nell’espletamento dei compiti loro demandati dall’Associazione; i minori possono essere ammessi quali soci o volontari dell’Associazione con l’assenso scritto dei due genitori o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.
  5. I soci che abbiano compiuto la maggiore età ed in regola con il versamento della quota associativa, hanno diritto, secondo quanto previsto dal regolamento generale, di votare in assemblea, di chiederne la convocazione, di eleggere e di essere eletti.
  6. Fatto salvo il diritto di recesso, è espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, così come la possibilità di trasferire la quota associativa a qualunque titolo.

 

Art. 7 - Diritti

  1. I soci, fatte salve le previsioni di cui all’art. 6 comma 6 del presente Statuto, hanno diritto di:
  1. Partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi;
  2. Eleggere i componenti degli organi associativi, nel rispetto del presente Statuto, del regolamento generale e della normativa vigente;
  3. Essere eletti, quali membri degli organi associativi, nel rispetto del presente Statuto, del regolamento generale e della normativa vigente;
  4. Chiedere la convocazione dell’Assemblea nei termini previsti dal presente statuto e dal regolamento generale;
  5. Formulare proposte agli organi direttivi nell’ambito dei programmi dell’Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
  6. Essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti ed alle condizioni stabilite dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto della vigente normativa;
  7. Essere informati sull'attività associativa;
  8. Visionare i libri sociali facendone preventiva richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione;
  9. Recedere dall’appartenenza all’Associazione.

 

Art. 8 - Doveri

  1. I soci sono tenuti a:
  1. Rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;
  2. Versare la quota associativa nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione ed entro i termini fissati dal regolamento generale;
  3. Non compiere atti che danneggino gli interessi e l’immagine della Associazione;
  4. Impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

 

Art. 9 - Incompatibilità

  1. Non possono essere soci coloro che svolgono, in proprio, le medesime attività svolte dall’Associazione.
  2. Non possono essere soci coloro che intrattengono con l’Associazione rapporti di lavoro sotto qualsiasi forma.

 

Art. 10 - Perdita della qualità di socio

  1. La qualità di socio si perde:
  1. Per morosità, quando il socio non provvede il rinnovo e/o il versamento della quota associativa nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione ed entro i termini fissati dal regolamento generale; il provvedimento ha efficacia dal termine fissato per il pagamento della quota;
  2. Per decadenza, quando il socio venga a trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità di cui all’art. 9 del presente Statuto e/o individuate dal regolamento generale; il provvedimento ha efficacia all’atto della comunicazione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, pec o altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuta ricezione;
  3. Per esclusione, quando il socio abbia gravemente violato una o più disposizioni del presente Statuto, dei regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali; il provvedimento ha efficacia all’atto della comunicazione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, pec o altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuta ricezione;
  4. Per recesso, quando il socio abbia dato comunicazione in forma scritta di voler recedere dal rapporto associativo; il recesso ha efficacia dal momento in cui l’Associazione riceve la relativa comunicazione, non dà diritto alla ripetizione di quanto versato all’Associazione.
  1. Il socio sottoposto al provvedimento di cui alla lettera c) del comma 1 del presente articolo, deve essere preventivamente informato ed invitato ad esporre le proprie ragioni difensive. Entro e non oltre un mese dalla notifica, è facoltà del socio ricorrere contro il precitato provvedimento, all’organo a cui è devoluta tale competenza dal regolamento generale, mediante comunicazione scritta effettuata a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o pec.

 

Titolo III - Entrate, patrimonio e strumenti di rendicontazione

Art.11 - Scritture contabili e bilancio

  1. L’Associazione si dota di un adeguato sistema di rilevazione dei movimenti contabili per adempiere gli obblighi fiscali e per redigere le scritture contabili necessarie anche ai fini della redazione del bilancio.
  2. Il bilancio di esercizio è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione, il dettaglio degli oneri e dei proventi per ciascuna raccolta fondi eventualmente effettuata nell’esercizio. Nella relazione di missione oltre ad illustrare le poste di bilancio, l’andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, l’Associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale, svolte ai sensi dell’art. 4, comma 5, dello statuto.
  3. Qualora le entrate dell’Associazione risultino essere inferiori a € duecentoventimila o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore, è facoltà dell’Associazione rappresentare il bilancio in forma semplificata con il solo rendiconto per cassa. In tal caso l’Associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art. 4 comma 5 dello statuto con una annotazione in calce al rendiconto per cassa.
  4. Il bilancio viene depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dalla normativa vigente.

 

Art. 12 - Esercizio finanziario ed entrate

1. L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio il primo di gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

2. Le entrate dell’Associazione sono costituite:

  1. Dalle quote associative versate dai soci;
  2. Da contributi di privati;
  3. Da rimborsi derivanti da convenzioni;
  4. Da rimborsi derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale;
  5. Da contributi dello Stato, di enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti;
  6. Da donazioni e lasciti testamentari e oblazioni;
  7. Da rendite patrimoniali e finanziarie;
  8. Da attività di raccolta fondi;
  9. Da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione;
  10. Da vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari curata direttamente dall’Associazione;
  11. Da somministrazione occasionale di alimenti e bevande ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. 117/17 e s.m.i.;
  12. Da somministrazione di alimenti e bevande in ragione del carattere assistenziale dell’Associazione;
  13. Da proventi derivanti da attività di interesse generale svolte quali attività secondarie e strumentali;
  14. Da proventi derivanti da attività diverse di cui all’art. 4 comma 5 del presente Statuto;
  15. Da ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/17 e s.m.i. e dalla normativa vigente.

 

Art. 13 - Patrimonio

  1. Il patrimonio dell’Associazione, comprensivo delle entrate di cui al precedente art. 12, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
  2. L’Associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, avanzi di gestione, fondi o capitale nel rispetto della normativa vigente in materia per le organizzazioni di volontariato e gli enti del terzo settore, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

 

Art. 14 - Bilancio sociale

  1. Ricorrendo le condizioni di Legge, l’Associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

 


Titolo IV - Organi associativi

Art. 15 - Organi

  1. Sono organi dell’Associazione:
  1. l’Assemblea dei Soci;
  2. il Consiglio di Amministrazione;
  3. il Presidente;
  4. il Collegio dei Revisori dei Conti, che opera anche quale organo di controllo interno nel caso in cui la nomina di quest’ultimo sia imposta dalla normativa sul terzo settore;
  5. il Revisore Legale, quando la sua nomina sia imposta dalla normativa sul terzo settore a meno che le relative competenze non siano attribuite al Collegio dei revisori dei conti formato ai sensi dell’art. 30, comma 6, del D.Lgs. 117/17 e successive modificazioni ed integrazioni;
  6. il Collegio dei Probiviri.
  1. Gli organi di cui al comma 1 lettere b), d) ed f) del presente articolo, sono eletti con votazioni a scrutinio segreto previa presentazione di liste di candidati.
  2. All'espletamento delle operazioni necessarie alle elezioni, provvederà una Commissione Elettorale di cinque membri, nominata dall'Assemblea tra i Soci maggiorenni, in regola con la quota sociale ed iscritti all'Associazione da almeno un anno.
  3. La Commissione Elettorale provvede nella sua prima riunione successiva alla nomina, ad eleggere nel suo interno un Presidente ed un Segretario.
  4. Le specifiche attribuzioni della Commissione Elettorale e le modalità di elezione degli organi di cui al comma 2 del presente articolo sono disciplinate dal regolamento generale.
  5. I membri della Commissione elettorale in carica e coloro che abbiano rapporti di lavoro di qualsiasi natura, ovvero rapporti a contenuto patrimoniale con la Associazione non sono candidabili né eleggibili.
  6. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei revisori dei conti in possesso dei requisiti di cui all’art. 2397 del codice civile e del revisore legale, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

 

Art. 16 - Assemblea

  1. L’assemblea è ordinaria o straordinaria, è costituita dai soci dell’Associazione, è organo sovrano e le deliberazioni validamente assunte obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti.
  2. È convocata dal Presidente a mezzo di avviso scritto che deve contenere gli argomenti all’ordine del giorno, la data, il luogo e l’ora della riunione stabiliti per la prima e, ove prevista, la seconda convocazione, ed è diffuso almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione; il regolamento generale dispone dei mezzi di pubblicità di tale invito.
  3. L’assemblea deve essere convocata nel territorio del comune in cui l’Associazione ha sede.
  4. L’assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all’anno, entro la fine del mese di maggio, per l’approvazione del bilancio consuntivo e per gli altri adempimenti di propria competenza.
  5. L’Assemblea si riunisce altresì ogni qualvolta il Presidente dell’Associazione o la maggioranza del Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno sia in seguito alla richiesta sottoscritta da almeno un decimo dei Soci.
  6. Può essere altresì convocata, anche a scopo consultivo, a fini di periodiche verifiche sull’attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo e del volontariato.
  7. L’assemblea straordinaria si riunisce per deliberare in ordine alle modifiche statutarie, allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione nonché alla liquidazione e devoluzione del patrimonio.

 

Art. 17 - Quorum costitutivi e deliberativi

  1. L’assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. La seconda convocazione non può essere tenuta nello stesso giorno della prima. Adotta le proprie deliberazioni con il voto palese, fatta eccezione nei casi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera. Sono approvate le deliberazioni che raccolgono il consenso della maggioranza dei soci presenti con diritto di voto. In occasione dell’elezione dei membri della Commissione elettorale, qualora due o più candidati ottengano la parità dei consensi, risultano eletti fino alla concorrenza dei posti disponibili quelli con maggiore anzianità associativa ed in ultimo quelli con maggiore età anagrafica. Nelle votazioni a scrutinio segreto la parità dei voti espressi equivale a rigetto della proposta di deliberazione. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.
  2. L’assemblea straordinaria dei soci quando delibera sulle modifiche allo statuto è validamente costituita, con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto al voto ed approva le modificazioni con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.
  3. L’assemblea straordinaria dei soci quando delibera sullo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo è validamente costituita con la presenza dei tre quarti degli associati aventi diritto al voto e con l’approvazione di almeno i tre quarti dei presenti.

 

Art. 18 - Adempimenti e partecipazione

  1. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o in caso di suo impedimento o assenza da persona eletta dall’assemblea tra i soci presenti. In apertura dei propri lavori, l’assemblea elegge un segretario, e, qualora il Presidente lo ritenga necessario, scrutatori per le votazioni palesi e/o per scheda.
  2. Delle riunioni dell’assemblea il segretario redige verbale da sottoscrivere unitamente al Presidente d’assemblea e conservare in apposito libro presso la sede dell’Associazione.
  3. Alle assemblee possono partecipare solo i soci che abbiano regolarmente corrisposto le quote sociali.
  4. Ciascun associato ha diritto a un voto in assemblea che, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 5, non è delegabile.
  5. Ciascun associato può farsi rappresentare nell’assemblea straordinaria da un altro associato mediante delega scritta anche a mezzo posta elettronica certificata. In caso i soci siano in numero inferiore a cinquecento ciascun socio potrà rappresentare sino ad un massimo di tre associati; qualora il numero dei soci sia pari o superiore a cinquecento ciascun socio potrà rappresentare sino ad un massimo di cinque associati.

 

Art. 19 - Competenze

  1. L'Assemblea ordinaria:
  1. Elegge i membri della Commissione Elettorale incaricata all'espletamento delle operazioni necessarie all’elezione del Consiglio di amministrazione, del Collegio dei revisori dei conti e del Collegio dei probiviri.
  2. Approva il bilancio consuntivo;
  3. Approva le note e relazioni al bilancio del Consiglio di Amministrazione;
  4. Nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  5. Approva il regolamento generale dell’Associazione e le sue modifiche;
  6. Approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari e di funzionamento dei servizi;
  7. Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove nei loro confronti le azioni relative;
  8. Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
  1. L’assemblea straordinaria delibera:
  1. Sulle modifiche dello statuto sociale;
  2. Sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione;
  3. Sulla devoluzione del patrimonio in attuazione della vigente normativa.

 

Art. 20 - Consiglio di Amministrazione

  1. Il Consiglio di Amministrazione è composto in numero dispari, da un minimo di sette ad un massimo di nove componenti, secondo quanto previsto dal regolamento generale, compreso il Presidente. Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere soci dell’Associazione.
  2. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica quattro anni ed i suoi membri sono rieleggibili. L’assunzione della carica di consigliere è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti dall’art. 2382 del Codice civile.
  3. Il Consiglio di Amministrazione nella sua prima riunione dopo l’elezione, elegge tra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente che sostituisce il Presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento, il segretario ed il tesoriere. Provvede altresì all'affidamento a ciascuno dei propri membri degli incarichi necessari per l'efficace attività delle proprie funzioni.
  4. I membri del Consiglio di Amministrazione che senza giustificato motivo non intervengono per tre sedute consecutive, nell’arco di almeno tre mesi, decadono dalla carica a seguito di delibera del Consiglio stesso su proposta del Presidente.
  5. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta ogni tre mesi e comunque quando il Presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno la maggioranza dei suoi componenti.
  6. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate dal Presidente con avviso da inviare per iscritto, anche a mezzo di ausili telematici, a tutti i componenti, almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione, salva la possibilità di convocazione con preavviso inferiore in presenza di particolari motivi di urgenza.
  7. L’avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all’ordine del giorno, l’ora, la data ed il luogo della riunione.
  8. Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione viene redatto un verbale a cura del segretario, da conservare in apposito libro presso la sede dell’Associazione.
  9. Il Consiglio di Amministrazione può stabilire forme di partecipazione consultiva alle proprie riunioni.
  10. Qualora il Consiglio di Amministrazione, per vacanza comunque determinatasi, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, seguirà l’ordine decrescente della graduatoria dei non eletti. Qualora non disponga di tale graduatoria o questa sia esaurita, procederà a cooptazione salvo ratifica da parte dell’Assemblea alla sua prima riunione.
  11. Il Consiglio di Amministrazione decade in caso di dimissioni contestuali della metà più uno dei componenti, di vacanza comunque determinatasi della metà più uno dei componenti senza che siano intervenute le nomine sostitutive e, in caso di nomina per cooptazione, le ratifiche dell’Assemblea.
  12. La decadenza del Consiglio di Amministrazione comporta anche quella del Presidente, del Collegio dei revisori dei conti e del Collegio dei probiviri.
  13. Nel caso di decadenza di cui al comma precedente del presente articolo, il Presidente dell’Associazione convoca entro quindici giorni l’Assemblea per la rielezione della Commissione Elettorale; provvede altresì all’ordinaria amministrazione sino al rinnovo dei precitati organi.

 

Art. 21 - Quorum costitutivi e voto

  1. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide in presenza della metà più uno dei componenti. Il Consiglio di Amministrazione approva le proprie deliberazioni con voto palese. Adotta il metodo del voto segreto quando si tratti di elezione di cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone e nei casi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera da assumere.
  2. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
  3. I componenti del Consiglio di Amministrazione si astengono dal deliberare in caso di conflitto di interesse.

 

Art. 22 - Competenze

  1. Il Consiglio di Amministrazione pone in essere gli adempimenti di cui all’art.26 del D.Lgs. 117/17 e s.m.i. ed in particolare:
    1. predispone le proposte da presentare all’Assemblea per gli adempimenti di cui al precedente art. 19;
    2. dà attuazione alle delibere dell’Assemblea;
    3. approva il bilancio preventivo;
    4. delibera la stipula di contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli scopi e finalità dell’Associazione e della realizzazione delle attività previste dal presente Statuto;
    5. delibera l’adesione ad organizzazioni di volontariato ed altri enti del terzo settore in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente Statuto;
    6. delibera sulle domande di ammissione di nuovi soci secondo quanto previsto dall’art. 6 del presente statuto;
    7. delibera sulla esclusione degli associati;
    8. formula le proposte di modifica del regolamento generale;
    9. promuove le modifiche del presente Statuto;
    10. adotta i provvedimenti sulla perdita della qualità di socio;
    11. determina l’importo annuale delle quote associative;
    12. assume il personale dipendente e stabilisce forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti del presente Statuto e di legge;
    13. accetta eventuali lasciti, legati e donazioni;
    14. adotta tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell’Associazione.

 

Art. 23 - Presidente

  1. Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione, nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio, e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno, ivi compresa la nomina di avvocati nelle liti attive e passive.
  2. Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione, a norma dell’art. 20 comma 3 del presente Statuto; dura in carica quanto il Consiglio stesso.
  3. Il Presidente può delegare in parte, o in via temporanea interamente, i propri poteri al Vice Presidente o ad altro componente del Consiglio stesso.

 

Art. 24 - Collegio dei revisori dei conti

  1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, resta in carica quanto il Consiglio di Amministrazione ed i suoi componenti sono rieleggibili. Nella prima riunione dopo l’elezione, il Collegio dei revisori dei conti elegge il Presidente tra i propri componenti e stabilisce le modalità del suo funzionamento.
  2. Il Collegio dei revisori dei conti verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell’Associazione. Verifica altresì il bilancio consuntivo, predisposto dal Consiglio di Amministrazione, redigendo una relazione da presentare all’Assemblea dei soci.
  3. Qualora ne ricorrano le condizioni previste dalla vigente normativa il Collegio dei revisori dei conti opera anche quale Organo di Controllo ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 117/17 e s.m.i, qualora la nomina di tale organo sia per legge obbligatoria. In quest’ultimo caso, il Collegio dei revisori deve essere composto secondo le norme di leggi vigenti.
  4. Delle riunioni del collegio è redatto verbale da conservare in apposito libro presso la sede dell’Associazione.
  5. Qualora il Collegio, per vacanza comunque determinatasi, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, seguirà l’ordine decrescente della graduatoria dei non eletti. Qualora non disponga di tale graduatoria o questa sia esaurita, procederà a cooptazione salvo ratifica da parte dell’Assemblea alla sua prima riunione.
  6. Il Collegio decade in caso di vacanza della metà più uno dei componenti senza che siano intervenute le nomine sostitutive e, in caso di nomina per cooptazione, le ratifiche dell’Assemblea.
  7. Il Collegio decade altresì nel caso di cui all’art. 20 comma 12 del presente Statuto.
  8. Nel caso di decadenza previsto al comma 6 del presente articolo, il Presidente dell’Associazione provvede a convocare l’Assemblea entro quindici giorni, la quale, in deroga a quanto previsto dall’art. 15 commi 2 e ss. del presente Statuto, elegge ex novo il Collegio; quest’ultimo rimane in carica sino alla naturale scadenza del Consiglio di Amministrazione in carica. Le modalità di elezione sono disciplinate dal regolamento generale.

 

Art. 25 - Revisore legale dei conti

  1. L’Assemblea nomina e revoca, su proposta del Consiglio di Amministrazione, un revisore legale dei conti o una società di revisione legale nei casi in cui tale nomina sia obbligatoria ai sensi dell’art. 31 del Codice del terzo settore e s.m.i. e la relativa competenza non sia stata attribuita al Collegio dei revisori dei conti composto secondo le norme di legge vigenti.

 

Art. 26 - Collegio dei probiviri

  1. Il Collegio dei Probiviri è composto in numero dispari, da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, secondo quanto previsto dal regolamento generale, compreso il Presidente; dura in carica quanto il Consiglio di Amministrazione ed i suoi componenti sono rieleggibili.
  2. Nella sua prima riunione dopo l’elezione, elegge il Presidente tra i propri componenti.
  3. Il Collegio dei Probiviri è competente in ambito disciplinare e nella gestione delle controversie interne all’Associazione; le specifiche attribuzioni del Collegio sono disciplinate dal regolamento generale.
  4. Qualora il collegio, per vacanza comunque determinatasi, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, seguirà l’ordine decrescente della graduatoria dei non eletti. Qualora non disponga di tale graduatoria o questa sia esaurita, procederà a cooptazione salvo ratifica da parte dell’Assemblea alla sua prima riunione.
  5. Il Collegio decade in caso di vacanza della metà più uno dei componenti senza che siano intervenute le nomine sostitutive e, in caso di nomina per cooptazione, le ratifiche dell’Assemblea.
  6. Il Collegio decade altresì nel caso di cui all’art. 20 comma 12 del presente Statuto.
  7. Nel caso di decadenza previsto al comma 5 del presente articolo, il Presidente dell’Associazione provvede a convocare l’Assemblea entro quindici giorni, la quale, in deroga a quanto previsto dall’art. 15 commi 2 e ss. del presente Statuto, elegge ex novo il Collegio; quest’ultimo rimane in carica sino alla naturale scadenza del Consiglio di Amministrazione in carica. Le modalità di elezione sono disciplinate dal regolamento generale.

 

Art. 27 - Libri sociali obbligatori

  1. L’Associazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D.Lgs. 117/17 e s.m.i..
  2. Gli associati hanno diritto di visionare i libri sociali, nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa sulla privacy, presso la sede dell’Associazione facendone richiesta al Consiglio di Amministrazione il quale rilascia il consenso entro sessanta giorni dalla presentazione dell’istanza. Il consenso si intende rilasciato ove nello stesso termine il consiglio non si sia pronunciato.

 

Art. 28 - Regolamenti

  1. Il Regolamento generale:
  1. determina le competenze del segretario, del tesoriere, e delle altre figure direttive eventualmente necessarie in relazione a specifici settori dell’Associazione;
  2. individua le modalità di informazione ai soci delle attività associative e disciplina il diritto di accesso ai libri sociali;
  3. contiene le disposizioni ordinarie e straordinarie necessarie all'organizzazione e funzionamento dell'Associazione e di esplicazione del presente Statuto;
  4. regola ogni altra materia in attuativa del presente Statuto.
  1. L’Assemblea può approvare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, il regolamento dei lavori assembleari e, in relazione agli specifici settori di intervento dell’Associazione, il regolamento di funzionamento dei servizi.

 

Art. 29 - Scioglimento dell’Associazione

  1. L’Associazione è costituita a tempo indeterminato. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art. 45 del D.Lgs. 117/17 e s.m.i. e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell’Assemblea.

 

Art. 30 - Norma transitoria

  1. Entro sei mesi dall’approvazione del presente Statuto, dovrà provvedersi alle necessarie modifiche del regolamento generale, già regolamento interno; sino all’approvazione delle precitate modifiche, il numero di componenti dell’organo di cui all’art. 20 comma 1 del presente Statuto è fissato a nove unità.
  2. Gli organi sociali in carica alla data di approvazione del presente Statuto restano in carica sino alla naturale scadenza del mandato, fatte salve le previsioni di cui all’art. 20 comma 11 del presente Statuto; non si provvederà a sostituzione, per vacanza comunque determinatasi, se il numero residuo dei componenti dei precitati organi in carica risulti uguale o superiore alle previsioni del presente Statuto.

 

Art. 31 - Rinvio

  1. Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme del Codice del terzo settore, del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti in materia.
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