PUBBLICA ASSISTENZA

CROCE D'ORO SAMPIERDARENA

Via della Cella, 10 c - tel. 010.465.641

GE - SAMPIERDARENA 

 

 

REGOLAMENTO GENERALE 

 

 

__________________

Approvato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci del 18 settembre 2020

 

 

Art. 1) - Denominazione e Sede

  1. L’Ente del Terzo Settore (ETS) denominato “Pubblica Assistenza Croce d’Oro Sampierdarena” o in forma breve “Croce d’Oro Sampierdarena”, che assume la forma giuridica di Associazione, è un Organizzazione di Volontariato (ODV) iscritta al registro regionale del volontariato della Regione Liguria ai sensi delle vigenti normative; ciò in attesa che vengano definite le regole e le procedure per l’iscrizione nel registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS), di cui al D.Lgs. 117/17 e s.m.i., all’atto della quale l’acronimo “ODV” o la locuzione “Organizzazione di Volontariato” sono inseriti nella denominazione sociale, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
  2. La sede della Croce d’Oro Sampierdarena, di seguito anche detta Associazione, è sita in Genova nella Via della Cella 10 cancello. Il trasferimento della sede legale all’interno del medesimo Comune, nonché l’istituzione di eventuali sedi operative o secondarie all’interno dell’omonima Città Metropolitana possono essere deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

 

Art. 2) - Rappresentanza Sociale

  1. I Soci, i Dipendenti e gli Operatori del Servizio Civile Universale, durante lo svolgimento dei servizi d’istituto devono indossare la divisa sociale con i distintivi dell’Associazione ed il tesserino di riconoscimento. È vietato indossare la divisa sociale ed i distintivi dell’Associazione al di fuori dell’orario di servizio, senza autorizzazione.
  2. La partecipazione a qualsiasi manifestazione pubblica o privata deve essere autorizzata dal Presidente o, nei casi di servizi di assistenza, funerali di soci defunti o premiazioni di altre consorelle, dalla Direzione dei Servizi.

  

Art. 3) - Emblema e Bandiera Sociale

  1. L'emblema dell'Associazione è costituito da una bandiera bianca con iscrizione in oro su fondo blu «PUBBLICA ASSISTENZA CROCE D'ORO SAMPIERDARENA». Tale iscrizione è nei distintivi, bracciali, sigilli ed altri fregi e sarà comunque usata in tutte quelle occasioni che sia utile al riconoscimento dell'Associazione.
  2. La Bandiera dell’Associazione deve essere sempre esposta nella Sede Sociale unitamente a quella Tricolore della Repubblica Italiana e a quella dell’Unione Europea. In caso di decesso di un socio la Bandiera dell’Associazione dovrà essere esposta listata a lutto e a mezz’asta. La Bandiera può partecipare a manifestazioni pubbliche o private su autorizzazione del Presidente; in occasione di cerimonie pubbliche questa dovrà essere accompagnata da almeno due operatori in divisa.

 

Art. 4) - Classificazione dei Soci ed Onorificenze

  1. I Soci sono classificati come segue:
  1. Soci Ordinari: coloro che aderiscono all'Associazione e che sottoscrivono la quota associativa.
  2. Soci Volontari: coloro che si impegnano a prestare la propria opera in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, neanche indiretto, per fini di solidarietà nell’espletamento dei compiti loro demandati dall’Associazione; siano essi in orario diurno, serale o notturno, anche nei giorni festivi.
  1. È consentito, a richiesta degli interessati, il passaggio dalla categoria di socio ordinario a quella di socio volontario previa effettuazione di un colloquio attitudinale con la Direzione dei Servizi, il cui nulla osta è obbligatorio per il passaggio in quest’ultima categoria; viceversa sarà sufficiente la richiesta scritta degli interessati. Fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 9 c. 3, il socio volontario che non presta attività per un periodo superiore ai sei mesi consecutivi transita automaticamente nella categoria di socio ordinario. In ogni caso il passaggio di categoria obbliga all’integrazione della quota sociale, se dovuta.
  2. I minori possono essere ammessi quali soci ordinari o volontari dell’Associazione con l’assenso scritto dei due genitori o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale; possono partecipare alla vita associativa a partire dal quattordicesimo anno di età, nei limiti di quanto previsto dal successivo art. 27 c. 4, godendo dei relativi diritti, eccettuati quelli di cui al successivo art. 8 cc. 1 lett. b), c) e d).
  3. Il Consiglio di Amministrazione, anche su proposta motivata di qualsiasi socio, può deliberare il conferimento delle seguenti onorificenze:
  1. Socio Benemerito: sono nominati fra i soci dell’Associazione che si sono distinti per particolari meriti, attività o servizi eccezionali in favore del Sodalizio oppure di diritto per quei soci volontari che per tre premiazioni consecutive abbiano conseguito la medaglia d’oro di primo grado oppure per quattro premiazioni consecutive la medaglia d’oro di secondo grado o comunque riconoscimenti equipollenti, se diversi dalle medaglie.
  2. Socio Onorario: sono coloro ai quali l’Associazione desideri conferire una speciale onorificenza per particolari meriti, attività o servizi eccezionali in favore del Sodalizio; ai fini del suo perfezionamento l’interessato, per accettare la nomina, sottoscrive la domanda di ammissione a socio.
  3. Presidente Onorario: viene nominato tra i soci, per meriti particolarmente eccezionali e straordinari, purché non ve ne sia un altro ancora in vita. La nomina a Presidente Onorario viene inoltre acquisita di diritto, fuori dal precitato limite, da tutti coloro i quali abbiano ricoperto il ruolo di Presidente dell’Associazione per almeno dieci anni senza demerito.
  1. I Soci volontari che prestano la loro attività per dieci anni consecutivi, ricevono il distintivo d’oro dei dieci anni di lodevole servizio; i Soci che hanno avuto un trascorso da socio volontario, hanno conseguito i dieci anni di lodevole servizio e pagano le quote sociali per cinquanta anni consecutivi, ricevono la medaglia d’oro dei cinquanta anni.

 

Art. 5) - Iscrizione ed Ammissione a Socio

  1. Sulla scorta di quanto previsto dall’art. 6 dello Statuto Sociale, che disciplina requisiti e modalità di ammissione, chi intende aderire all’Associazione deve presentare domanda di ammissione mediante l’apposito modulo, indicando in esso tutti i dati richiesti e la categoria di socio a cui intende appartenere; la domanda dovrà essere controfirmata da almeno due soci maggiorenni in regola con il pagamento delle quote sociali e con almeno un anno di anzianità sociale; l’aspirante socio deve allegare alla domanda di iscrizione un’autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. relativa al certificato penale del casellario giudiziale ed al certificato del casellario dei carichi pendenti.
  2. Fatta eccezione per chi si iscrive nuovamente a seguito di decadenza per morosità, apposita sezione della domanda contenente generalità e fotografia dell’aspirante socio, viene affissa all’albo sociale per almeno sette giorni durante il quale i soci potranno fare pervenire al Consiglio di Amministrazione le opportune osservazioni. Gli aspiranti Soci volontari devono altresì effettuare un colloquio attitudinale con il Direttore dei Servizi, il cui nulla osta è obbligatorio per l’iscrizione nella categoria in questione.
  3. Il Consiglio di Amministrazione, esaminata la domanda, le sopracitate autocertificazioni e le eventuali osservazioni presentate dai soci, dispone in merito all’accoglimento o meno dell’istanza, entro sessanta giorni dalla presentazione della stessa, dandone comunicazione all’interessato. In caso di accoglimento, la deliberazione è annotata nel libro dei soci e l’iscrizione decorre dalla data di annotazione.
  4. Ad ogni iscritto deve essere rilasciata una copia dello Statuto Sociale e del presente Regolamento o in alternativa deve essere data indicazione dell’indirizzo internet presso il quale poter consultare i medesimi.
  5. L’ammissione a Socio implica da parte del richiedente la piena consapevolezza e convinzione dei doveri morali e sociali connessi nonché l’accettazione e il rispetto dello Statuto Sociale, del presente Regolamento e dei deliberati degli Organi Associativi.

 

Art. 6) - Incompatibilità

  1. Coloro i quali ricoprano una qualsiasi carica presso l’Associazione non possono ricoprire altre cariche né svolgere attività di volontariato presso altre PP.AA., C.R.I., Misericordie o Enti del Terzo Settore comunque denominati, che operino all’interno del Comune di Genova nei medesimi settori dell’Associazione a pena di decadenza dalla carica ricoperta che può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, a seguito di specifica contestazione.
  2. I Soci volontari non possono svolgere attività di volontariato presso altre PP.AA., C.R.I., Misericordie o Enti del Terzo Settore comunque denominati, che operino all’interno del Comune di Genova nei medesimi settori dell’Associazione a pena di decadenza dalla qualità di Socio che può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente. È fatta eccezione per i Soci volontari che, provenienti da detti Enti, siano stati autorizzati a svolgere il servizio di Automedica di cui al successivo art. 29 e per coloro i quali siano autorizzati dal Consiglio di Amministrazione per particolari e specifiche motivazioni.
  3. Omogeneamente a quanto disposto dall’IRCCS AOU San Martino – IST, i dipendenti di quest’ultimo Ospedale, in forza alla U.O.C. “Emergenza territoriale 112 & 118”, per imprescindibili motivazioni di opportunità ed indipendenza, non possono essere Soci dell’Associazione. È fatta eccezione per coloro i quali siano autorizzati dal Consiglio di Amministrazione per particolari e specifiche motivazioni.
  4. Al personale dipendente dell’Associazione è fatto divieto ricoprire una qualsiasi carica sociale e/o svolgere attività di volontariato presso altre PP.AA., C.R.I., Misericordie o Enti del Terzo Settore comunque denominati operanti all’interno del Comune di Genova nel medesimo settore dell’Associazione; fatte salve eventuali particolari e specifiche situazioni autorizzate dal Presidente, l’eventuale violazione comporta responsabilità disciplinare del dipendente.

 

Art. 7) - Quote Sociali

  1. Atteso l’obbligo di disciplinare uniformemente il rapporto associativo, in ossequio ai principi espressi dal Codice del terzo settore e dal Testo unico delle imposte sui redditi vigenti, ed in ulteriore considerazione del principio di affectio societatis, la quota sociale è obbligatoria ed in nessun caso potrà esserne prevista la compensazione o gratuità.
  2. La misura delle quote sociali viene stabilita con delibera dal Consiglio di Amministrazione.
  3. La quota sociale corrisposta all’atto dell’iscrizione, a prescindere dal periodo in cui viene versata, copre solo l’anno in cui si perfeziona l’iscrizione; all’atto del versamento della quota d’iscrizione, vengono versati anche i costi di cancelleria.
  4. La quota sociale di rinnovo deve essere versata entro e non oltre il 30 giugno dell’anno in corso. Gli uffici di segreteria inviano, quale promemoria, un avviso di scadenza entro il mese di dicembre ed un secondo avviso entro il mese di marzo a mezzo posta ordinaria o email.

 

Art. 8) - Diritti dei Soci

  1. I Soci, purché in regola con il pagamento delle quote sociali, hanno diritto a:
  1. partecipare alla vita associativa nei modi previsti dallo Statuto Sociale e dal presente Regolamento;
  2. eleggere i membri degli organi elettivi ed esservi eletti, purché abbiano raggiunto la maggiore età e rispettivamente almeno uno o due anni di anzianità associativa;
  3. partecipare a tutte le Assemblee, Ordinarie e Straordinarie, con voto deliberativo purché abbiano raggiunto la maggiore età ed almeno un anno di anzianità associativa;
  4. chiedere la convocazione dell’Assemblea nei termini previsti dallo Statuto Sociale e dal presente Regolamento, purché abbiano raggiunto la maggiore età ed almeno un anno di anzianità associativa;
  5. formulare proposte agli organi direttivi nell’ambito dei programmi dell’Associazione ed in riferimento ai fini previsti dallo Statuto Sociale e dal presente Regolamento;
  6. essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti ed alle condizioni stabilite dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto della vigente normativa;
  7. essere informati sull'attività associativa;
  8. visionare i libri sociali nei modi previsti dallo Statuto Sociale e dal presente Regolamento;
  9. recedere dall’appartenenza all’Associazione.

 

Art. 9) - Doveri dei Soci

  1. I Soci hanno il dovere di rispettare lo Statuto Sociale, il presente Regolamento ed i deliberati degli Organi Associativi; essere in regola con la quota associativa; tutelare l’immagine, la reputazione e l’identità del Sodalizio e della sua gloriosa storia; profondere il proprio impegno con spirito di sacrificio e di abnegazione in favore della collettività; dimostrare senso di appartenenza, spirito di fratellanza ed unità d’intenti; uniformarsi ai principi di solidarietà e gratuità, provvedendo allo svolgimento dei servizi di istituto ed al raggiungimento degli scopi dell’Associazione; non far prevalere personalismi sull’interesse generale ed il buon andamento del Sodalizio e rispettarne i consociati; devono altresì tenere un comportamento conforme al buon nome ed al prestigio dell’Associazione stessa.
  2. I Soci Volontari prestano la propria disponibilità per almeno un turno al mese che potrà essere eventualmente riparametrato a tre turni su base trimestrale, qualora intervengano contingenze tali da non consentire il rispetto del valore mensile. Il Socio Volontario si impegna altresì a segnalare tempestivamente, o con un congruo anticipo, al Direttore dei Servizi, gli eventuali periodi di assenza o indisponibilità, per malattia, infortunio, o fatti e situazioni che possono far perdere in tutto o in parte i requisiti dell’idoneità dichiarati. L’attività prestata in favore dell’Associazione quale collaboratore amministrativo, infermiere/medico dell’Ambulatorio, membro degli Organi e/o delle Direzioni dell’Associazione, è da ritenersi un servizio d’istituto a tutti gli effetti.
  3. Ogni volontario può richiedere al Direttore dei Servizi un permesso dal servizio per un periodo variabile da uno a sei mesi. La richiesta deve pervenire almeno quindici giorni prima della data da cui decorre la sospensione richiesta. Casi particolari riguardanti la durata del periodo di sospensione o i tempi di inoltro della richiesta dovranno essere valutati ed eventualmente approvati dal Direttore dei Servizi, che deciderà in base alle argomentazioni prodotte.
  4. È dovere di ogni socio comunicare tempestivamente ogni cambio di domicilio/residenza e/o dei propri contatti per poter ricevere correttamente le comunicazioni da parte dell’Associazione; in difetto di ciò, il Socio non potrà opporre alcuna contestazione in caso di mancata ricezione delle comunicazioni.
  5. È fatto parimenti obbligo di comunicare tempestivamente la prescrizione e contestuale assunzione di farmaci che possano influire sulla capacità di operare in servizio. In tali circostanze sarà valutato dal Direttore Sanitario, caso per caso, l’effettiva compatibilità con le varie tipologie di servizi d’istituto.

 

Art. 10) - Perdita della Qualità di Socio

  1. Un associato può perdere la qualità di Socio in maniera definitiva o temporanea.
  2. La perdita della qualità di Socio definitiva può avvenire per i seguenti motivi:
  1. Per morosità, quando il socio non provvede il rinnovo e/o il versamento della quota associativa nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione ed entro i termini di cui al precedente art. 7; il provvedimento ha efficacia dal termine fissato per il pagamento della quota.
  2. Per decadenza, quando il socio venga a trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità di cui all’art. 9 dello Statuto Sociale e/o indicate all’art. 6 cc. 2 e 3 del presente Regolamento; il provvedimento ha efficacia all’atto della comunicazione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, pec o altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuta ricezione.
  3. Per esclusione (cd. espulsione), quando il socio abbia gravemente violato una o più disposizioni dello Statuto Sociale, del presente Regolamento o delle deliberazioni degli organi sociali; il provvedimento ha efficacia all’atto della comunicazione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, pec o altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuta ricezione.
  4. Per recesso (cd. dimissioni), quando il socio abbia dato comunicazione in forma scritta di voler recedere dal rapporto associativo; il recesso ha efficacia dal momento in cui l’Associazione riceve la relativa comunicazione, non dà diritto alla ripetizione di quanto versato all’Associazione.
  1. Nei casi di cui al comma precedente, l’interessato perderà ogni titolo e diritto all’interno dell’Associazione e dovrà restituire la tessera, la divisa, eventuali distintivi di appartenenza e qualsiasi altra cosa avesse ricevuto in dotazione dall’Associazione stessa.
  2. La perdita della qualità di Socio temporanea può avvenire per i seguenti motivi:
  1. per provvedimento disciplinare comminato dal Collegio dei Probiviri o dal Consiglio di Amministrazione, nell’ambito delle rispettive competenze, per un periodo determinato di tempo.

 

Art. 11) - Norme di Comportamento Generali

  1. Gli associati, oltre ad uniformarsi nel comportamento alle disposizioni contenute nello Statuto Sociale, nel presente Regolamento e nei deliberati degli Organi Associativi, non devono assolutamente, con atti o con parole, danneggiare l’identità, la reputazione e l’immagine dell’Associazione, dei suoi organi, delle figure con incarichi di responsabilità ed in genere degli altri soci.
  2. I Soci devono tenere un comportamento responsabile ad ogni livello e nell’utilizzo di ogni strumento di comunicazione esterna, ivi compresi i social network, avendo cura di specificare che le proprie opinioni non coinvolgono l’intera Associazione, tutelare la riservatezza di tutti i soggetti destinatari delle attività, evitare di associare la divisa e l’emblema a discussioni di carattere politico, religioso o filosofico; usare nei rapporti con i terzi cortesia, comprensione, fermezza ed onestà, nonché operare con imparzialità e rispetto verso tutti i soggetti destinatari dell’attività; portare il massimo rispetto per le strutture dell’Associazione e comportarsi in modo tale da non compromettere la funzionalità, l’integrità e la pulizia dei beni mobili e immobili dell’Associazione.
  3. Durante il turno notturno, dopo le ore 24 e fino alle ore 7, nella sede possono permanere solo i volontari ed i dipendenti in servizio; dalle ore 22 alle ore 7, tutte le fonti rumorose devono essere contenute in modo da evitare di arrecare disturbo a terzi.
  4. I Volontari devono rispettare ed utilizzare adeguatamente i simboli, le divise, gli equipaggiamenti e qualsiasi altro tipo di materiale appartenente all’Associazione; sono tenuti ad indossare la divisa ed i distintivi correttamente, con decoro e dignità, e mantenerli in buono stato di conservazione e pulizia.
  5. In caso di perdita della qualità di socio definitiva, di cui al precedente art. 10, la divisa e le dotazioni in genere eventualmente assegnate in uso devono essere restituite; la mancata restituzione o il danneggiamento, fatta salva l’usura del tempo e del servizio, legittimano il Presidente ad adire le vie legali.
  6. Della divisa e delle dotazioni in genere potrà esserne richiesta la restituzione anche in caso di cessazione temporanea, secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione; in tal caso la mancata restituzione o il danneggiamento, fatta salva l’usura del tempo e del servizio, costituiscono grave responsabilità disciplinare del socio.
  7. È Vietato:
  1. chiedere e/o accettare regali, compensi o altre utilità, offerti a titolo personale dai pazienti o da soggetti terzi in connessione agli adempimenti del servizio d’istituto. I regali, compensi o altre utilità comunque ricevuti devono essere messi a disposizione dell’Associazione, consegnandoli agli uffici di segreteria, per essere devoluti a fini istituzionali. Se trattasi di compenso in denaro (es. mance) dovrà essere inoltre redatta apposita ricevuta, con le stesse modalità di cui al successivo art. 26 c. 1;
  2. riferire a terzi o riportare all’esterno fatti relativi all’espletamento dei servizi d’istituto che possano danneggiare l’immagine dell’Associazione o che violino la privacy delle persone destinatarie degli stessi;
  3. fumare all’interno dei locali della sede sociale, delle ambulanze e di tutti gli automezzi dell’Associazione, sia nel vano sanitario che in quello di guida;
  4. assumere sostanze alcoliche nel periodo immediatamente precedente e/o durante il servizio o comunque in modo tale da pregiudicare lo stato psico-fisico durante il servizio stesso;
  5. assumere sostanze stupefacenti e/o psicotrope;
  6. utilizzare i mezzi dell’Associazione per fini non istituzionali se non autorizzati;
  7. far salire sui veicoli dell’Associazione persone estranee ai servizi d’istituto;
  8. effettuare foto e/o video ad eccezione delle specifiche e particolari situazioni in cui sia necessario raccogliere elementi utili connessi agli obblighi di cui all’art. 331 c.p.p. e s.m.i. e/o per raccogliere materiale utile alle attività formative su incarico della Direzione competente;
  9. utilizzare e/o servirsi dei telefoni e/o dei sistemi informatici dell’Associazione, per fini non istituzionali e/o oltre i limiti autorizzati.

 

Art. 12) - Organi

  1. Sono organi dell’Associazione:
  1. l’Assemblea dei Soci;
  2. il Consiglio di Amministrazione;
  3. il Presidente;
  4. il Collegio dei Revisori dei Conti, che opera anche quale organo di controllo interno nel caso in cui la nomina di quest’ultimo sia imposta dalla normativa sul terzo settore;
  5. il Revisore Legale, quando la sua nomina sia imposta dalla normativa sul terzo settore a meno che le relative competenze non siano attribuite al Collegio dei revisori dei conti formato ai sensi dell’art. 30, comma 6, del D.Lgs. 117/17 e s.m.i.;
  6. il Collegio dei Probiviri.
  1. Gli organi di cui al comma 1 lettere b), d) ed f) del presente articolo, sono eletti a norma di quanto previsto dal successivo art. 34 e ss.; durano in carica quattro anni, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 42, ed i rispettivi membri sono rieleggibili.
  2. All'espletamento delle operazioni necessarie alle elezioni degli Organi di cui al comma precedente, provvede la Commissione Elettorale di cui al successivo art. 35.

 

Art. 13) - Assemblea dei Soci

  1. Le attribuzioni dell’Assemblea dei Soci sono regolate dall’art. 16 e ss. dello Statuto Sociale.
  2. L’Assemblea è ordinaria o straordinaria, è costituita dai soci dell’Associazione, è organo sovrano e le deliberazioni validamente assunte obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti.
  3. È convocata dal Presidente a mezzo di avviso scritto che deve contenere gli argomenti all’ordine del giorno, la data, il luogo e l’ora della riunione stabiliti per la prima e, ove prevista, la seconda convocazione, ed è diffuso almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione.
  4. Il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare, qualora lo ritenga opportuno, di dare informazione della convocazione dell’Assemblea anche attraverso altri mezzi di informazione.
  5. L’Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all’anno, entro la fine del mese di maggio, per l’approvazione del bilancio consuntivo e per gli altri adempimenti di propria competenza.
  6. L’Assemblea si riunisce altresì ogni qualvolta il Presidente dell’Associazione o la maggioranza del Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno sia in seguito alla richiesta sottoscritta da almeno un decimo dei Soci.
  7. L’Assemblea può essere altresì convocata, anche a scopo consultivo, a fini di periodiche verifiche sull’attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo e del volontariato.
  8. Ogni Socio potrà chiedere l’inserimento nell’ordine del giorno di argomenti di particolare importanza per il Sodalizio, nel rispetto dei termini di convocazione, con lettera scritta al Presidente, il quale ne valuta l’opportunità.
  9. L’Assemblea straordinaria si riunisce per deliberare in ordine alle modifiche statutarie, allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione nonché alla liquidazione e devoluzione del patrimonio.
  10. L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. La seconda convocazione non può essere tenuta nello stesso giorno della prima.
  11. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o in caso di suo impedimento o assenza da persona eletta dall’Assemblea tra i soci presenti. In apertura dei propri lavori, l’Assemblea elegge un segretario, e, qualora il Presidente lo ritenga necessario, scrutatori per le votazioni palesi e/o per scheda; possono essere eletti anche i membri degli organi associativi presenti.
  12. Il Presidente ha il compito di assicurare un regolare ed ordinato svolgimento dell’Assemblea; ha facoltà di espellere dalla riunione chiunque dovesse disturbare o impedire il regolare svolgimento della riunione.
  13. Delle riunioni dell’Assemblea il segretario redige verbale da sottoscrivere unitamente al Presidente d’Assemblea e conservare in apposito libro presso la sede dell’Associazione.
  14. Alle assemblee possono partecipare solo i soci che abbiano regolarmente corrisposto le quote sociali.
  15. L’Assemblea adotta le proprie deliberazioni con il voto palese, fatta eccezione nei casi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera; risultano approvate quelle deliberazioni che raccolgono il consenso della maggioranza dei votanti. Nelle votazioni a scrutinio segreto la parità dei voti espressi equivale a rigetto della proposta di deliberazione.
  16. Ad esclusione dei soci minorenni e dei soci con anzianità associativa inferiore ad un anno, i quali non hanno diritto di voto in Assemblea, ciascun associato ha diritto ad un voto che non è delegabile, fatta salva la previsione di cui all’art. 18 c. 5 dello Statuto Sociale.

 

Art. 14) - Consiglio di Amministrazione

  1. Le attribuzioni del Consiglio di Amministrazione sono regolate dall’art. 20 e ss. dello Statuto Sociale.
  2. Il Consiglio di Amministrazione è formato da nove membri maggiorenni con almeno due anni di anzianità sociale; nella sua prima riunione elegge tra i propri membri il Presidente; parimenti, nella medesima riunione, elegge il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere; i restanti consiglieri possono rivestire incarichi di volta in volta individuati dal Consiglio stesso in base alle reali necessità di gestione dell’Associazione.
  3. Sono altresì cariche tassative, anche se possono essere ricoperte da soci al di fuori del Consiglio: il Direttore dei Servizi, il Direttore Sanitario ed il Direttore di Garage. Il Consiglio di Amministrazione, nel caso in cui il Direttore Sanitario non sia un proprio membro, nelle materie di competenza di quest’ultimo Direttore per disposizioni di legge o attuative, delibera previa acquisizione del suo parere.
  4. I membri del Consiglio di Amministrazione che senza giustificato motivo non intervengono per tre sedute consecutive, nell’arco di almeno tre mesi, decadono dalla carica a seguito di delibera del Consiglio stesso, su proposta del Presidente.
  5. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta ogni tre mesi e comunque quando il Presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno la maggioranza dei suoi componenti.
  6. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate dal Presidente con avviso da inviare per iscritto, anche a mezzo di ausili telematici, a tutti i componenti, almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione, salva la possibilità di convocazione con preavviso inferiore in presenza di particolari motivi di urgenza.
  7. L’avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all’ordine del giorno, l’ora, la data ed il luogo della riunione.
  8. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide in presenza della metà più uno dei componenti. Il Consiglio di Amministrazione approva le proprie deliberazioni con voto palese. Adotta il metodo del voto segreto quando si tratti di elezione di cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone e nei casi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera da assumere.
  9. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
  10. I componenti del Consiglio di Amministrazione si astengono dal deliberare in caso di conflitto di interesse.
  11. Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione viene redatto un verbale a cura del segretario, da conservare in apposito libro presso la sede dell’Associazione.
  12. Il Consiglio di Amministrazione può stabilire forme di partecipazione consultiva alle proprie riunioni.
  13. Il Consiglio di Amministrazione delibera sulle materie elencate dall’art. 22 dello Statuto Sociale nonché su tutti quegli argomenti che non siano riservati, per Statuto o Regolamento, alle competenze dell’Assemblea; provvede a dare corso alle delibere Assembleari, amministra e gestisce le risorse dell’Associazione nel pieno rispetto delle normative vigenti e nell’esclusivo interesse della stessa.
  14. Il Presidente, unitamente ad eventuale Consigliere nominato dal Consiglio su proposta del Presidente stesso, è responsabile della gestione del personale dipendente eventualmente in forza nell’Associazione.
  15. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, è competente a rilasciare, declassare, sospendere o revocare le autorizzazioni alla guida dei veicoli d’istituto al personale dipendente; ciò in deroga a quanto previsto dai successivi artt. 22 e 23.
  16. È di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, irrogare eventuali sanzioni disciplinari al personale dipendente secondo le disposizioni di Legge e del CCNL vigenti; in ragione della necessità di rispettare i termini temporali previsti da queste ultime disposizioni, il Presidente può irrogare le sanzioni disciplinari conservative, le quali vengono poste alla ratifica del Consiglio nella prima riunione utile.
  17. Il Consiglio di Amministrazione può nominare collaboratori esterni al Consiglio stesso.

 

Art. 15) - Commissioni Speciali

  1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare ed insediare speciali commissioni, permanenti o temporanee, con competenza specifica riguardante particolari materie (festeggiamenti, ricorrenze, allestimento nuove ambulanze, lavori di ristrutturazione ecc.). Tali Commissioni non hanno potere deliberativo, pertanto sottopongono al Consiglio di Amministrazione le loro conclusioni a mezzo del Referente nominato.

 

Art. 16) – Presidente

  1. Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione, nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio, e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno, ivi compresa la nomina di avvocati nelle liti attive e passive; convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione; firma i mandati di pagamento e le reversali di incasso; firma congiuntamente con il Tesoriere assegni e bonifici da corrispondere; ha l’alta vigilanza sul personale dipendente, sull’andamento sociale e verifica l’esecuzione delle delibere dell’Assemblea e del Consiglio; controlla il buon svolgimento dell’attività amministrativa e contabile insieme al Segretario ed al Tesoriere; vista le fatture da porre in pagamento unitamente al responsabile del settore a cui la fattura stessa fa riferimento, prima che la stessa sia saldata.
  2. Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione; dura in carica quanto il Consiglio stesso.
  3. Il Presidente può delegare in parte, o in via temporanea interamente, i propri poteri al Vice Presidente.

 

Art. 17) - Vice Presidente 

  1. Il Vice Presidente adempie alle funzioni del Presidente nei casi previsti dall’articolo precedente, ultimo comma, o in caso di grave impedimento di quest’ultimo.

 

Art. 18) - Segretario

  1. Il Segretario provvede a redigere i verbali delle sedute di Consiglio e a compilare gli appositi schemi deliberativi; controlla l’esatta trascrizione dei verbali delle Assemblee dei Soci, controlla il corretto svolgimento delle mansioni attribuite al personale amministrativo e dell’attività amministrativa dell’Associazione. 

 

Art. 19) - Tesoriere

  1. Il Tesoriere vigila il Patrimonio dell’Associazione; è tenuto a presentare i conti su richiesta del Presidente o del Collegio dei Revisori dei Conti; provvede a tenere aggiornata la contabilità nei modi previsti dal Consiglio di Amministrazione e dalle norme regolamentari e legislative in vigore, assicurando che i libri contabili siano tenuti in piena regola.
  2. Il Tesoriere non è autorizzato in alcun caso ad effettuare operazioni di prelievo o versamento di denaro se non debitamente autorizzato dal Presidente con apposito mandato di pagamento controfirmato dal medesimo. Può stabilire di concerto con il Presidente, presso gli uffici di segreteria, la tenuta di un piccolo fondo per le spese correnti. Presenta ad ogni riunione di Consiglio la situazione economico-finanziaria aggiornata.
  3. Gli istituti bancari danno corso alle varie operazioni esclusivamente in presenza delle firme congiunte del Tesoriere e del Presidente.

 

Art. 20) - Direttore dei Servizi

  1. Il Direttore dei Servizi esercita le seguenti attribuzioni:
  1. organizza e garantisce la copertura di tutti i servizi dell’Associazione;
  2. vigila sul buon funzionamento delle squadre e sul corretto e civile svolgimento della vita associativa, sia nei locali dell’Associazione che nelle immediate vicinanze e/o durante lo svolgimento dei servizi;
  3. istruisce i volontari neo iscritti riguardo le principali regole e modalità che caratterizzano lo svolgimento della vita associativa, sui principi fondamentali e le finalità associative, nonché su tutte le attrezzature non sanitarie in dotazione alle ambulanze; sulla corretta compilazione del rapportino di servizio, delle ricevute delle oblazioni, nonché sull’uso degli apparati radio e del telefono;
  4. propone al Consiglio di Amministrazione la nomina dei Capi squadra e Vice Capi squadra;
  5. redige la graduatoria dei punteggi di merito ottenuti nell’esecuzione dei servizi;
  6. provvede all’approvvigionamento, alla gestione e consegna del vestiario ai volontari, dipendenti ed operatori del servizio civile universale; ciò sulla base delle reali necessità ed in ossequio alle linee di indirizzo impartite dal Consiglio di Amministrazione; quest’ultimo può delegare, previa consultazione del Direttore, dette attribuzioni a persona diversa che assume la carica di Responsabile Vestiario.
  1. Il Direttore dei Servizi, informandone preventivamente il Consiglio di Amministrazione, può nominare Vice Direttori e Collaboratori; risponde direttamente al Consiglio di Amministrazione dell’operato di questi.
  2. In caso di comprovata incapacità e incompetenza il Consiglio può rimuovere dall’incarico il Direttore dei Servizi.

Art. 21) - Direttore Sanitario

  1. Il Direttore Sanitario è un laureato in medicina abilitato ad esercitare la professione medica, ed esercita le seguenti attribuzioni:
  1. è responsabile sul piano giuridico dell’attività sanitaria, delle dotazioni sanitarie e dell’istruzione sanitaria dei volontari e dipendenti.
  2. garantisce il buon funzionamento di tutto ciò che concerne la parte sanitaria dell’Associazione;
  3. organizza corsi di formazione ed aggiornamento dei volontari e dipendenti in collaborazione con la Direzione dei Servizi;
  4. propone eventuali acquisti di forniture e attrezzature sanitarie;
  5. cura l’allestimento sanitario delle nuove ambulanze;
  6. provvede a gestire tutto il materiale, di consumo e non, di pertinenza sanitaria in apposito magazzino;
  7. è responsabile dei servizi ambulatoriali e della loro gestione; può delegarne la gestione operativa ad altro sanitario che assume la carica di Responsabile Ambulatori.
  1. Le generalità del Direttore devono essere comunicate alle autorità competenti come previsto dalle normative vigenti.
  1. Il Direttore Sanitario, informandone preventivamente il Consiglio di Amministrazione, può nominare Vice Direttori e Collaboratori; risponde direttamente al Consiglio di Amministrazione dell’operato di questi.
  1. In caso di comprovata incapacità e incompetenza il Consiglio può rimuovere dall’incarico il Direttore Sanitario.

 

Art. 22) - Direttore di Garage

  1. Il Direttore di Garage esercita le seguenti attribuzioni:
  1. è responsabile della corretta manutenzione, efficienza, affidabilità e sicurezza di tutti i veicoli dell’Associazione;
  2. è altresì responsabile della selezione, formazione e sensibilizzazione degli autisti Volontari per ciò che riguarda la loro condotta di guida delle ambulanze;
  3. può rilasciare, declassare, sospendere o revocare le autorizzazioni alla guida dei veicoli d’istituto ai soci ed agli operatori del servizio civile universale;
  4. cura il mantenimento dell’anagrafe degli autisti, potendosi avvalere della collaborazione degli uffici di segreteria.
  5. segnala tempestivamente al Presidente gli incidenti occorsi e qualsiasi altra situazione di rilievo legata alla guida degli automezzi (es. multe, contestazioni, ecc.).
  6. individua i fornitori e le officine di riparazione (meccaniche, carrozzerie, elettrauto) per informarne il Consiglio ed è depositario, in apposito magazzino di attrezzi e utensili in dotazione; di tutte le piccole parti di ricambio, nonché delle minuterie in uso al garage.
  7. cura la scelta dei nuovi veicoli da allestire e può disporre un ordine di uscita dei mezzi in dotazione.
  1. Il Direttore di Garage, informandone preventivamente il Consiglio di Amministrazione, può nominare Vice Direttori e Collaboratori; risponde direttamente al Consiglio di Amministrazione dell’operato di questi.
  1. In caso di comprovata incapacità e incompetenza il Consiglio può rimuovere dall’incarico il Direttore di Garage.

 

Art. 23) - Autorizzazione alla Guida

  1. L’autorizzazione alla guida viene rilasciata dal Direttore di Garage, che ne informa il Presidente, nel rispetto di quanto previsto dalla Legge e dal vigente Codice della Strada. Per richiedere l’autorizzazione alla guida bisogna inoltrare la domanda al Direttore di Garage, e per conoscenza al Presidente, utilizzando l’apposito modulo; è necessario avere almeno due anni di anzianità sociale; è concessa deroga all’anzianità sociale per:
  1. Coloro i quali siano già autorizzati alla guida presso altre Pubbliche Assistenze, Croci Rosse o Misericordie, previa attestazione da parte di queste ultime;
  2. Coloro i quali appartengano alle Forze dell’Ordine od ai Vigili del Fuoco;
  3. Coloro i quali siano titolari della carta di qualificazione del conducente (CQC) o del certificato di abilitazione professionale (KB);
  4. Coloro i quali dimostrino comprovata capacità di guida.

    In tutti i casi previa verifica da parte della Direzione di Garage.

  1. L’autorizzazione alla guida può essere rilasciata anche in mancanza di formazione sanitaria specifica; in questi casi l’interessato dovrà frequentare il primo corso utile di formazione sanitaria; resta fermo l’obbligo di rispetto dei requisiti minimi per la composizione degli equipaggi nell’esecuzione dei servizi d’istituto.
  2. Le autorizzazioni alla guida sono classificate come segue:
  1. Autorizzazione di Categoria “1A”: abilita alla guida delle vetture ausiliarie ed eventualmente, a discrezione della Direzione, anche alla guida delle ambulanze tipo “B” nell’espletamento di servizi non urgenti.
  2. Autorizzazione di Categoria “1B”: abilita alla guida delle ambulanze senza paziente a bordo, ad esempio nel tragitto dalla sede sino al luogo ove si carica il paziente oppure dal luogo dove si è scaricato un paziente sino al luogo dove si carica il successivo, limitatamente ai servizi ordinari; sia in andata che in rientro nelle more della partecipazione ad un’assistenza/premiazione/etc.; in rientro verso la sede, nello svolgimento di qualsiasi tipo di servizio. È obbligatoria la presenza a bordo, quale supervisore, di un’autista-tutor autorizzato dalla D.d.G.; ciò è propedeutico alla valutazione del candidato ai fini dell’eventuale rilascio dell’autorizzazione di categoria “1”.
  3. Autorizzazione di Categoria “1”: abilita alla guida delle ambulanze in servizi ordinari non urgenti.
  4. Autorizzazione di Categoria “2A”: abilita alla guida delle ambulanze in servizi di urgenza/emergenza. È obbligatoria la presenza a bordo, quale supervisore, di un’autista-tutor autorizzato dalla D.d.G.; ciò è propedeutico alla valutazione del candidato ai fini dell’eventuale rilascio dell’autorizzazione di categoria “2”.
  5. Autorizzazione di Categoria “2”: abilita alla guida delle ambulanze in servizio di urgenza/emergenza.
  6. Autorizzazione di Categoria “3A”: abilita solo alla guida dell’automedica in servizio di soccorso avanzato. Il rilascio delle autorizzazioni in questione è subordinato all’effettuazione, con esito positivo, di affiancamenti sotto la supervisione di autisti-tutor autorizzati dalla Direzione di Garage. L’autorizzazione in questione viene rilasciata, di norma, esclusivamente a coloro i quali sono già autorizzati alla guida di mezzi di soccorso in servizio di urgenza/emergenza presso altre Pubbliche Assistenze o Croci Rosse, previa attestazione da parte di queste ultime; agli appartenenti alle Forze dell’Ordine o ai Vigili del Fuoco.
  7. Autorizzazione di Categoria “3”: Abilita alla guida dell’automedica in servizio di soccorso avanzato. Il rilascio delle autorizzazioni in questione è subordinato all’effettuazione, con esito positivo, di affiancamenti sotto la supervisione di autisti-tutor autorizzati dalla Direzione di Garage.
  1. Fatta eccezione per l’autorizzazione di categoria “3A”, ogni categoria include quelle di livello inferiore.
  2. I possessori della patente di guida di cat. B da meno di due anni e/o di età inferiore ai ventuno anni non potranno ottenere il rilascio dell’autorizzazione alla guida superiore alla categoria “1”.                              
  3. Al compimento del sessantacinquesimo anno di età, coloro i quali siano in possesso dell’autorizzazione alla guida di categoria “3” o “3A”, potranno continuare a condurre l’automedica in servizio di soccorso avanzano soltanto previo rilascio, con cadenza annuale, dell’idoneità alla mansione da parte del Medico competente; in caso contrario l’autorizzazione in questione verrà automaticamente declassata alla categoria “2”.
  4. Al compimento del settantesimo anno di età, coloro i quali siano in possesso dell’autorizzazione alla guida di categoria “2” potranno continuare a condurre le ambulanze in servizio di urgenza/emergenza soltanto previo rilascio, con cadenza annuale, dell’idoneità alla mansione da parte del Medico competente; in caso contrario l’autorizzazione in questione verrà automaticamente declassata alla categoria “1”.
  5. È vietato guidare i veicoli d’istituto in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche e/o in stato di alterazione psico-fisica derivante dall’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope; il tasso alcolico non dovrà essere superiore a 0 (zero) grammi per litro (g/l). Gli autisti, potranno essere sottoposti, a campione, da parte della Direzione di Garage, al controllo qualitativo relativo all’assunzione di bevande alcoliche e/o sostanze stupefacenti o psicotrope mediante test precursore omologato; in caso di esito positivo del test precitato o in caso di rifiuto alla sottoposizione al controllo in questione, l’autorizzazione posseduta verrà automaticamente revocata. Detta verifica è eseguita nel rispetto della dignità e della privacy di chi vi è sottoposto.
  6. In caso di violazioni al Codice della Strada commesse alla guida dei veicoli dell’Associazione, il Consiglio di Amministrazione può esercitare il diritto di regresso nei confronti dell’autore della violazione. Nel caso di violazioni che comportino la decurtazione punti, verranno segnalati agli organi di Polizia Stradale gli estremi della patente di guida dell’autista trasgressore; qualora ciò non sia possibile per mancanza di consenso dell’interessato, il Consiglio di Amministrazione esercita obbligatoriamente il diritto di regresso nei confronti di quest’ultimo, per l’ammontare della sanzione inerente la mancata comunicazione dei precitati dati.
  7. Ogni autista ha il dovere di comunicare tempestivamente alla Direzione di Garage: ogni eventuale provvedimento di ritiro, sospensione o revoca della propria patente di guida emesso dagli organi preposti; ogni tipologia di incidente, avaria e/o malfunzionamento riscontrato sui veicoli d’istituto.
  8. Il Direttore di Garage, nel rispetto delle disposizioni sopra citate, può autorizzare alla guida di singole categorie di veicoli d’istituto e/o di singoli veicoli d’istituto nonché ad effettuare rientri sotto la supervisione di autisti autorizzati a fini propedeutici o di testare le reali capacità di guida del candidato.
  9. L’iter autorizzativo e l’avanzamento di categoria sono disciplinati dal Direttore di Garage; gli stessi dovranno essere caratterizzati dall’opportuna gradualità utile a far acquisire agli autisti la dovuta competenza, esperienza, prudenza e diligenza nella conduzione dei veicoli d’istituto nelle diverse e specifiche situazioni di guida. È facoltà del Direttore di Garage declassare, sospendere o revocare le autorizzazioni alla guida dei veicoli d’istituto eventualmente possedute dai soci.

 

Art. 24) - Servizi da Effettuare

  1. L’Associazione deve provvedere a tutti quei servizi previsti dal Servizio Sanitario Regionale; in particolare si possono distinguere in:
  1. Servizi di Urgenza/Emergenza (servizi di soccorso, secondari urgenti e di automedica);
  2. Servizi di Trasporto Ordinario in regime di convenzione con vari soggetti pubblici (Asl, Azienda Ospedaliera, ecc.) e privati (Cliniche, Case di Riposo, ecc.);
  3. Servizi Dialisi;
  4. Servizi Privati.
  1. I servizi elencati al comma precedente sono da considerarsi obbligatori; costituisce responsabilità disciplinare il rifiuto di svolgere i summenzionati servizi, qualora il socio non provveda ad allontanarsi dalla sede sociale entro quindici minuti dalla richiesta.
  2. L’Associazione può svolgere altre tipologie di servizi, quali:
  1. Servizi di Assistenza (es. manifestazioni sportive, culturali, particolari eventi ecc.);
  2. Premiazioni o Inaugurazioni di altre Consorelle;
  3. Servizi di Questua o consegna Calendari;
  4. Partecipazione ai Funerali dei Soci Defunti;
  5. Altri tipi di Servizi (es. manifestazioni varie organizzate dall’Associazione).
  1. I servizi elencati al comma precedente sono da considerarsi facoltativi ma impegnano comunque moralmente i Soci al loro svolgimento.

Art. 25) - Copertura dei Servizi

  1. La copertura dei servizi viene assicurata dalla presenza in sede di Volontari, Dipendenti ed Operatori del Servizio Civile Nazionale. Per quanto attiene ai Volontari, salvo diversa disposizione del Direttore dei Servizi, sono previsti turni fissi predeterminati e turni ad orario libero.
  2. Le coperture mediante turni fissi predeterminati, sono le seguenti:
  1. dalle ore 18.00 alle ore 21.00 dei giorni festivi, è competente la Squadra Serale, secondo la turnazione stabilita dalla Direzione dei Servizi;
  2. dalle ore 21.00 alle ore 7.00 è competente la Squadra Notturna, secondo la turnazione stabilita dalla Direzione dei Servizi; il precitato intervallo si intende posticipato alle ore 10.00 in caso di inizio turno su una festività;
  3. dalle ore 10.00 alle ore 18.00 dei giorni festivi è competente la Squadra Festiva, secondo la turnazione stabilita dalla Direzione dei Servizi;
  1. Il Volontario appartenente alle predette squadre che, per motivi personali, non possa espletare il proprio turno di servizio deve provvedere personalmente a trovare un sostituto e darne comunicazione al Capo squadra o f.f., con ragionevole anticipo.
  2. Tutti i volontari sono tenuti a rispettare gli orari di inizio e fine turno; il Capo squadra o f.f. è tenuto a prendere servizio con almeno quindici minuti di anticipo rispetto all’orario di inizio turno al fine di ricevere le eventuali consegne dal Capo squadra o f.f. del turno precedente.  
  3. Il Capo Squadra o f.f. della squadra il cui turno subentri a quello del personale dipendente, al fine di garantire il rispetto degli orari di servizio del precitato personale, assicura la presenza in sede di un equipaggio almeno quindici minuti prima dell’inizio del turno.
  4. È vietato abbandonare il proprio turno prima della fine dello stesso, e comunque sino a quando non si sia costituito almeno un equipaggio del turno successivo. In caso di eventuali defezioni, prima di poter cessare il turno, si è tenuti ad informare Direzione dei Servizi, il Presidente od un Consigliere, ed essersi attenuti alle istruzioni di questi.
  5. La copertura dei servizi nelle fasce orarie diurne dei giorni feriali, è organizzata secondo turni ad orario libero. La gestione operativa spetta al Coordinatore di turno, secondo le linee d’indirizzo stabilite dalla Direzione dei Servizi.
  6. È compito del Direttore dei Servizi vigilare al fine di garantire il buon funzionamento della copertura dei servizi d’istituto; lo stesso Direttore può disporre criteri organizzativi diversi che di volta in volta si adeguino alle reali necessità operative.

 

Art. 26) - Esecuzione dei Servizi

  1. I servizi vengono svolti dai Soci a titolo completamente gratuito. In caso di oblazione le somme devono essere ritirate previa compilazione dell’apposita ricevuta e consegnate al Coordinatore di turno o al personale di segreteria, non appena rientrati in sede; questi ultimi controfirmeranno attestando la regolare ricezione dell’oblazione.
  2. Al volontario possono essere rimborsate dall’Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi ed alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di Amministrazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.
  3. Alle richieste di intervento pervenute, sia telefoniche che in forma orale, risponde in orario di servizio il Coordinatore di turno; nei restanti casi il Capo Squadra o f.f., o il socio con maggiore anzianità sociale presente. Chi risponde alla chiamata dovrà provvedere a compilare con cura l’apposito modulo in maniera chiara e leggibile ed in ultimo a firmarlo. In caso di servizi prenotati si deve prontamente informarne il Coordinatore.
  4. Per la formazione della squadra da inviare sul posto il Coordinatore, il Capo Squadra o f.f., o il Volontario con maggiore anzianità sociale, si avvarrà dei volontari, dei dipendenti e degli operatori in servizio civile disponibili in sede; la formazione della squadra dovrà tenere conto del tipo di servizio richiesto, dell’attitudine tecnica e fisica del personale da inviare. I componenti della Direzione dei Servizi e del Consiglio di Amministrazione, possono avocare tale prerogativa, in ogni momento.
  5. Per lo svolgimento dei servizi di istituto si deve indossare la divisa sociale o in caso di breve e transitoria presenza, limitatamente ai Volontari, l’indumento presente in sala militi.
  6. Al termine di ogni servizio il veicolo d’istituto dovrà essere lasciato pulito ed idoneo a svolgere altri interventi.
  7. È dovere del Capo servizio, durante gli interventi di urgenza/emergenza in convenzione con il Servizio 118 Genova Soccorso, osservare le indicazioni della Centrale Operativa.
  8. L’Autista al termine di ogni servizio deve verificare di aver spento l’apparato radio, di aver spento le luci del vano sanitario e del veicolo nonché di aver spento gli eventuali condizionatori; inoltre dovrà ripristinare il collegamento alla rete elettrica per la ricarica delle batterie ausiliarie.

 

Art. 27) - Disposizioni su chi Disimpegna i Servizi

  1. Durante le ore diurne tutti i Soci, siano essi Ordinari o Volontari, fisicamente idonei sono obbligati allo svolgimento dei servizi d’istituto di cui al precedente art. 24 c. 1; durante le ore notturne i servizi sono svolti dai componenti della squadra di guardia che possono essere coadiuvati da volontari presenti occasionalmente.
  2. I componenti della squadra notturna non possono essere in numero superiore ai letti disponibili nel dormitorio, di cui possibilmente almeno due autisti; per particolari esigenze, la Direzione dei Servizi può autorizzare il superamento di detti limiti.
  3. I servizi serali e festivi vengono svolti dai volontari della squadra di turno e possono essere coadiuvati da volontari presenti occasionalmente in sede.
  4. I Soci minorenni possono svolgere i servizi d’istituto a partire dal quattordicesimo anno di età, ad esclusione dei servizi di urgenza/emergenza i quali possono essere svolti a partire dal sedicesimo anno di età; in ogni caso il minore non viene qualificato come membro effettivo dell’equipaggio ma assume la qualità di osservatore, sotto la diretta responsabilità del Capo Servizio. Restano in ogni caso impregiudicate le garanzie assicurative al pari dei membri dell’equipaggio.
  5. L’autista titolare, di norma, è individuato prioritariamente in colui che ha conseguito l’autorizzazione alla guida da maggior tempo.

 

Art. 28) - Capo Squadra e Capo Servizio

  1. Il Capo Squadra, o facente funzioni, dirige il servizio della squadra serale, notturna o festiva a cui è preposto; è responsabile del buon andamento dello stesso e deve segnalare alla Direzione dei Servizi ogni eventuale anomalia o disservizio che si dovesse verificare. Ha l’obbligo di vigilare sul corretto e civile svolgimento della vita associativa nei locali della Associazione e nelle immediate vicinanze; è tenuto a segnalare chiunque si renda responsabile di eventuali violazioni dello Statuto Sociale, del presente Regolamento o dei deliberati degli Organi Associativi; in difetto di ciò, risponde disciplinarmente in proporzione alla gravità della violazione che ha omesso di segnalare. Risponde altresì del comportamento dei componenti della squadra a cui è preposto qualora non sia intervenuto, laddove necessario, nell’evitare la commissione delle suddette violazioni.
  2. Il Capo Servizio è il volontario o il dipendente, rispettivamente con maggiore anzianità associativa o di servizio, che assume la direzione del singolo servizio di cui al precedente art. 24. I membri dell’equipaggio rispondono alle disposizioni del Capo Servizio, senza assumere iniziative personali. Il Capo Servizio è tenuto a segnalare chiunque, durante lo svolgimento del servizio d’istituto, si renda responsabile di eventuali violazioni dello Statuto Sociale, del presente Regolamento o dei deliberati degli Organi Associativi; in difetto di ciò, risponde disciplinarmente in proporzione alla gravità della violazione che ha omesso di segnalare. Risponde altresì del comportamento tenuto durante lo svolgimento dei servizi d’istituto da parte dei componenti dell’equipaggio a cui è preposto, qualora non sia intervenuto, laddove necessario, nell’evitare la commissione delle suddette violazioni.

 

 

Art. 29) - Servizio di Automedica

  1. L’Associazione può svolgere il servizio di soccorso avanzato a mezzo di automedica, in convenzione con il Servizio 118 Genova Soccorso; la turnazione del personale deputato a tale servizio viene stabilita dalla Direzione dei Servizi, nei limiti di quanto previsto dalla convenzione stessa.
  2. Il servizio di Automedica viene svolto dal personale dell’Associazione nella veste di Autista Soccorritore, specificamente autorizzato dalla Direzione di Garage e dalla Direzione dei Servizi, nell’ambito delle rispettive competenze.
  3. In ossequio a quanto stabilito dal precedente art. 23 c. 3 lett. f) e g), gli aspiranti autisti effettuano degli affiancamenti con personale autorizzato dalla Direzione di Garage.
  4. L’Autista in servizio dovrà scrupolosamente attenersi alle istruzioni impartite dal Medico dell’equipaggio e dalla Centrale Operativa, nei limiti della sicurezza propria ed altrui nonché delle specifiche responsabilità che gli sono proprie. Qualsiasi problematica dovesse insorgere nello svolgimento del servizio e/o con l’equipaggio, dovrà essere segnalata al Presidente o al Referente individuato per il 118.
  5. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Direttore dei Servizi e di Garage, può delegare la responsabilità della gestione del servizio di Automedica a persona diversa che assume la carica di Responsabile Automedica.

 

Art. 30) - Collegio dei Probiviri

  1. Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri maggiorenni e con almeno due anni di anzianità associativa. Esso elegge nel suo seno un Presidente ed un Segretario.
  2. Il Collegio è organo competente in ambito disciplinare; ha il compito di esaminare le controversie tra i soci e l'Associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi per ciò che concerne la violazione e/o l'interpretazione delle Statuto e del Regolamento; dirime, ove possibile, nelle questioni bagatellari, in via bonaria ed in breve tempo i contrasti che insorgano fra consociati.
  3. Il Collegio arbitra inappellabilmente le succitate controversie, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 31 c. 8.
  4. I membri del Collegio dei Probiviri non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

 

Art. 31) - Provvedimenti Disciplinari

  1. Qualsiasi provvedimento disciplinare da adottarsi a carico di un socio, verrà valutato ed eventualmente deciso dal Collegio dei Probiviri, tempestivamente ai fatti e/o alla conoscenza degli stessi. Il socio verrà convocato affinché sia esaminata la questione che lo riguarda; quest’ultimo potrà avvalersi della difesa di un altro socio con almeno un anno di anzianità sociale e potrà far valere le argomentazioni che riterrà utili alle proprie giustificazioni. In caso di rifiuto a presentarsi, anche per fatti concludenti, si procederà in contumacia.
  2. In caso d’inosservanza delle norme presenti nello Statuto Sociale, nel presente Regolamento, nei deliberati degli Organi Associativi ed in relazione alla gravità delle stesse, potrà essere applicato uno dei seguenti provvedimenti:
  1. Ammonizione Verbale;
  2. Ammonizione Scritta (a cui si può abbinare la diffida);
  3. Perdita della Qualità di Socio Temporanea (cd. sospensione);
  4. Perdita della Qualità di Socio Definitiva (cd. espulsione).
  1. I provvedimenti disciplinari possono essere comminati dal Collegio dei Probiviri e dal Consiglio di Amministrazione, nell’ambito delle rispettive competenze.
  2. I provvedimenti disciplinari, ad eccezione dell’ammonizione verbale, sono affissi all’Albo Sociale nel rispetto della privacy degli interessati; contengono pertanto unicamente il nome ed il cognome del socio nonché la specie e l’eventuale durata della sanzione.
  3. Il motivo per cui un Socio può essere punito va correlato al tipo di comportamento tenuto durante i vari aspetti del servizio, della vita associativa, nei confronti dell’Associazione e nei confronti di altri Soci.
  4. Un Socio può essere espulso quando abbia gravemente violato una o più disposizioni dello Statuto Sociale, del presente Regolamento o delle deliberazioni degli organi sociali; l’espulsione è sottoposta alla ratifica del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 22 c. 1 lett. g) dello Statuto Sociale, il quale delibera a riguardo non prima che siano decorsi i termini per la presentazione del ricorso di cui al successivo comma 8.
  5. Un Socio espulso potrà ripresentare domanda di ammissione non prima che siano trascorsi dieci anni dalla data di notifica dell’espulsione. La domanda di ammissione segue l’iter di cui al precedente art. 5 ma diversamente da quanto indicato al comma 2 di quest’ultimo articolo, apposita sezione della domanda contenente generalità e fotografia dell’aspirante socio nonché l’indicazione dell’avvenuta espulsione e della relativa data, viene affissa all’albo sociale per almeno trenta giorni durante i quali i soci potranno fare pervenire al Consiglio di Amministrazione le opportune osservazioni. La riammissione non sarà comunque possibile se dovessero permanere le condizioni che hanno determinato l’espulsione stessa.
  6. Contro i provvedimenti disciplinari di sospensione superiori ad un mese, adottati dal Collegio dei Probiviri, gli interessati possono ricorrere al Consiglio di Amministrazione entro e non oltre trenta giorni dalla notifica del provvedimento; il Consiglio di Amministrazione, esperiti gli atti necessari, arbitra inappellabilmente dando risposta motivata ai ricorrenti ed al Collegio dei Probiviri entro novanta giorni dal ricevimento del ricorso.
  7. L’associato che si renda responsabile di gravi violazioni dello Statuto Sociale e/o del presente Regolamento potrà essere allontanato cautelarmente dalla sede sociale da un Probiviro, un Consigliere o un Direttore; l’interessato non potrà frequentare i locali sociali sino alla definizione del procedimento disciplinare a proprio carico. Colui che abbia assunto il provvedimento in parola è tenuto a segnalarlo tempestivamente al Presidente dell’Associazione; dovrà altresì segnalare per iscritto al Collegio dei Probiviri il fatto che ha determinato l’allontanamento del socio entro e non oltre dieci giorni a pena di nullità; il Collegio dei Probiviri decide sulla convalida del provvedimento entro e non oltre i successivi dieci giorni dal ricevimento della segnalazione a pena di nullità.

 

Art. 32) - Provvedimenti di sospensione dalla frequenza dei locali sociali

  1. Il Direttore dei Servizi, di propria iniziativa o su segnalazione di terzi, può istruire procedimenti disciplinari atipici, propedeutici all’accertamento di responsabilità minori connesse allo svolgimento dei servizi d’istituto e/o la cui definizione necessiti, utilmente alla funzione positiva di recupero dell’autore, una procedura connotata da snellezza, rapidità ed assenza di particolari formalità procedurali.
  2. L’interessato verrà convocato per le vie brevi dal Direttore, il quale esporrà l’addebito e valuterà le giustificazioni dell’interessato; in caso di rifiuto, anche per fatti concludenti, il Direttore procederà in contumacia.
  3. Il Direttore potrà comminare un provvedimento di sospensione dalla frequenza dei locali sociali, che incide unicamente sul diritto di cui all’art. 8 c. 1 lett. a) del presente Regolamento, per un periodo non superiore a quindici giorni.
  4. Il Direttore, in caso di adozione del provvedimento in oggetto, informa tempestivamente il Collegio dei Probiviri, il quale, entro i trenta giorni successivi all’emanazione del provvedimento stesso, potrà esercitare il potere di avocazione, qualora ritenga di dover istruire formale procedimento disciplinare di cui al precedente art. 31.  
  5. I provvedimenti in questione sono affissi all’Albo Sociale nel rispetto della privacy degli interessati; contengono pertanto unicamente il nome ed il cognome del socio nonché la durata degli stessi.
  6. La violazione del provvedimento in oggetto costituisce grave responsabilità disciplinare, ed è rimessa alla competenza del Collegio dei Probiviri.

Art. 33) - Punteggi e Premiazioni

  1. I punteggi ed i relativi premi sono definiti di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione. La premiazione dei Volontari si tiene di norma ogni due anni nel giorno e nei modi stabiliti dal Consiglio stesso.

 

Art. 34) - Operazioni Elettorali per il Rinnovo degli Organi Elettivi

  1. Gli organi interessati alle operazioni elettorali sono:
  1. Il Consiglio di Amministrazione, composto da nove membri;
  2. Il Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre membri effettivi e due membri supplenti;
  3. Il Collegio dei Probiviri, composto da tre membri.
  1. I candidati devono essere maggiorenni, avere capacità giuridica, essere in regola con il pagamento delle quote sociali, avere un’anzianità sociale di almeno due anni, possedere i requisiti morali consoni alle cariche dell’Associazione, non essere stati riammessi a seguito di espulsione, non aver partecipato in maniera sistematica e continuativa a partiti politici nell’ultimo quinquennio.
  2. I candidati devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti dall’art. 2382 del c.c. e s.m.i.; costituiscono ipotesi di incandidabilità quelle previste dall’art. 10 c. 1 D.Lgs. 235/12 e s.m.i..
  3. I candidati, inoltre, devono presentare un’autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. relativa al certificato penale del casellario giudiziale ed al certificato del casellario dei carichi pendenti.
  4. Ogni socio non potrà ricoprire più di una delle cariche in oggetto contemporaneamente; in tal caso il socio dovrà optare per una delle cariche entro cinque giorni dall'ultima deliberazione di convalida, pena la decadenza dalla carica per la quale ha ottenuto il minor numero di voti.

 

Art. 35) - Commissione Elettorale

  1. Entro sessanta giorni prima della data di scadenza del mandato del Consiglio in carica deve essere convocata un’Assemblea dei Soci per la nomina dei membri della Commissione Elettorale.
  2. La Commissione Elettorale è formata da cinque membri che provvedono ad eleggere al loro interno un Presidente ed un Segretario.
  3. I Soci manifestano la propria candidatura per la Commissione nel corso dell’Assemblea e vengono votati dai Soci presenti; i cinque più votati risultano eletti. Qualora due o più candidati ottengano la parità dei consensi, risultano eletti fino alla concorrenza dei posti disponibili quelli con maggiore anzianità associativa ed in ultimo quelli con maggiore età anagrafica; i soci che hanno riportato voti non sufficienti ai fini della elezione immediata saranno indicati, all’interno del verbale di Assemblea, in apposita graduatoria e subentreranno nella Commissione quali primi dei non eletti in caso di vacanza comunque determinatasi.
  4. In caso di impossibilità a poter surrogare uno o più membri della Commissione, il Presidente dell’Associazione provvede entro i successivi quindici giorni a convocare l’Assemblea per l’elezione dei membri necessari alla Commissione elettorale.
  5. La Commissione elettorale decade in caso di vacanza contemporanea di almeno tre componenti; in tal caso il Presidente dell’Associazione provvede entro i successivi quindici giorni a convocare l’Assemblea per la rielezione della Commissione elettorale.
  6. Nei casi previsti dai precedenti commi 4 e 5, i termini previsti per le elezioni sono automaticamente prorogati ed iniziano nuovamente a decorrere dalla data in cui si svolge la relativa Assemblea; conseguentemente il Consiglio di Amministrazione provvede all’ordinaria amministrazione oltre i termini del proprio mandato.
  7. I membri della Commissione elettorale in carica non sono candidabili né eleggibili.

 

 

Art. 36) - Compiti della Commissione Elettorale

  1. La Commissione Elettorale sovrintende a tutto ciò che riguarda le operazioni di voto; in particolare deve:
  1. stabilire la data entro cui devono essere consegnate le candidature e la data delle elezioni, nei limiti di cui al successivo art. 37;
  2. recepire le candidature, di lista ed indipendenti;
  3. verificare che ogni lista presentata contempli tutti gli organi soggetti al rinnovo delle cariche di cui al precedente art. 34 e che sia compilata correttamente; verificare che ogni candidato sia in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto Sociale, dal presente Regolamento e dalle normative vigenti. Dette operazioni vengono esperite entro i cinque giorni successivi al termine per la presentazione delle candidature; qualora uno o più candidati di lista non fossero in possesso dei prescritti requisiti o fossero presenti errori,  la Commissione assegna un termine non superiore a cinque giorni entro il quale il Capolista potrà effettuare le modifiche del caso ed esperito inutilmente il quale la lista è da ritenersi ritirata; per quanto attiene le candidature indipendenti, vige lo stesso principio limitatamente agli errori sanabili, altrimenti la candidatura è da ritenersi non valida.
  4. provvedere ad informare i Soci circa la data delle votazioni;
  5. far stampare le schede elettorali;
  6. allestire il seggio elettorale;
  7. istruire singolarmente i Soci che si recano al seggio circa le corrette modalità di voto;
  8. curare il riconoscimento personale del Socio elettore a mezzo documento di identità in corso di validità;
  9. verificare che il Socio elettore sia in regola con il pagamento delle quote sociali.
  1. Il Consiglio di Amministrazione uscente deve fornire alla Commissione Elettorale un elenco dei soci in ordine alfabetico per le verifiche necessarie.
  2. La Commissione deve timbrare e firmare con almeno tre sigle dei propri componenti ogni scheda elettorale; al termine delle votazioni il numero dei Soci che ha votato deve corrispondere al numero delle schede utilizzate.
  3. Qualora nessuna lista venisse presentata o non ve ne fosse una validamene costituita, la Commissione Elettorale deve formarne una nel rispetto dei principi espressi dallo Statuto Sociale e dal presente Regolamento, con specifico riguardo alle cariche sociali e le competenze specifiche necessarie.

 

Art. 37) - Termini Temporali

  1. Dalla data dell’Assemblea in cui sono eletti i membri della Commissione Elettorale, non devono trascorrere più di venti giorni per la presentazione delle liste di candidati e da quest’ultima data non più di trenta giorni per le elezioni sociali.

 

Art. 38) - Candidati di Lista ed Indipendenti

  1. Il Socio capolista deve predisporre una lista che contempli tutti gli organi soggetti al rinnovo delle cariche sociali previste dall’art. 34 del presente Regolamento. Tale lista deve essere consegnata entro i termini fissati dalla commissione Elettorale, in busta chiusa presso la segreteria dell’Associazione a mano o a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.
  2. Qualsiasi Socio ha diritto a presentare la propria candidatura indipendente, per qualsiasi organo soggetto a rinnovo. A tal fine deve parimenti consegnare in busta chiusa la propria candidatura presso la segreteria dell’Associazione a mano o a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

  

Art. 39) - Modalità delle Votazioni

  1. Le votazioni si svolgono a scrutinio segreto, presso la sede dell’Associazione. Le schede elettorali devono riportare in colonna i nominativi dei candidati, secondo quanto indicato dal precedente art. 34, con in alto il nome del Capolista ed a seguire in colonna i nomi in ordine alfabetico dei candidati, suddivisi in base ai vari organi per cui devono essere votati. Nel caso in cui vi fossero più liste di candidati, la scheda elettorale deve riportare tante colonne quante sono le liste in corsa per il rinnovo delle cariche ed i candidati indipendenti.
  2. Al fine di soddisfare le esigenze di stabilità e democrazia, il criterio di votazione è quello del voto di lista; pertanto il Socio elettore sceglie la lista, attribuendo automaticamente a tutti i componenti della stessa il relativo voto, apponendo una croce sul nome del Capolista.
  3. Il socio può effettuare fino a tre sostituzioni per il Consiglio di Amministrazione, Capolista escluso; una sostituzione per il Collegio dei Probiviri ed una per il Collegio dei Revisori dei Conti. Le predette sostituzioni sono consentite nella medesima lista e non su liste diverse.
  4. Non sono ammesse deleghe.

 

Art. 40) - Schede Nulle

  1. La scheda è considerata nulla nei seguenti casi:
  1. qualora risultino votati più candidati, per qualsiasi organo, del numero previsto dal precedente art. 34;
  2. qualora vengano effettuate un numero di sostituzione superiore a quelle indicate all’articolo precedente e/o venga sostituito il capolista;
  3. qualora nella scheda vi siano iscrizioni non pertinenti alla votazione stessa;
  4. qualora la scheda riporti segni che permettano di identificare l’elettore.

 

Art. 41) - Operazioni di Scrutinio e Nomina dei Soci Eletti

  1. Al termine delle votazioni la Commissione Elettorale procede allo spoglio delle schede per il rinnovo degli organi dell’Associazione; alle precitate operazioni può assistere un candidato per ogni lista ed uno per i candidati indipendenti. Durante le operazioni di spoglio la Commissione verifica la corrispondenza fra il numero dei votanti e quello delle schede votate e provvede a redigere un verbale che riporti fedelmente tutti i dati relativi alle schede scrutinate.
  2. Al termine delle suddette operazioni la Commissione procede all’assegnazione dei seggi per ogni organo, seguendo il criterio del voto di lista; pertanto alla lista vincente, che in caso di più liste candidate viene individuata mediante il confronto dei voti dei capilista, vengono assegnati di diritto sei seggi per il Consiglio di Amministrazione, due effettivi ed entrambi i supplenti per il Collegio dei Revisori dei Conti e due per il Collegio dei Probiviri; i restanti seggi vengono assegnati in ragione del numero di voti ottenuti dai candidati.
  3. I Soci che hanno riportato voti non utili ai fini della elezione immediata, pari ad almeno un ventesimo dei voti ottenuti dal capolista vincente, vanno indicati in una apposita graduatoria e subentreranno quali primi dei non eletti secondo quanto previsto dallo Statuto Sociale e dal successivo art. 42.
  4. Terminate le operazioni di spoglio la Commissione Elettorale affigge all’Albo Sociale le risultanze delle votazioni e la composizione degli organi sociali neo eletti; inoltre deve convocare il nuovo Consiglio di Amministrazione entro sette giorni dalla data delle elezioni, per l’insediamento.
  5. Eventuali contestazioni e reclami inerenti le votazioni saranno vagliati dal Consiglio di Amministrazione nella sua prima seduta.
  6. Il Presidente ed il Tesoriere del Consiglio uscente devono predisporre una rendicontazione della situazione economico-patrimoniale alla data di fine mandato alla quale verrà allegato un verbale di passaggio di consegne sottoscritto dai due Presidenti e dai due Tesorieri (entranti ed uscenti).
  7. Tutti i verbali e i comunicati della Commissione Elettorale devono essere firmati da tutti e cinque i componenti.

 

Art. 42) - Vacanza dei Componenti e Decadenza degli Organi Elettivi 

  1. Qualora il Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei Probiviri o il Collegio dei Revisori dei Conti, per vacanza comunque determinatasi, debba procedere alla surrogazione di uno o più dei propri componenti, seguirà l’ordine decrescente della graduatoria dei non eletti, nel rispetto del voto di lista; pertanto se il seggio vacante era stato assegnato di diritto alla lista vincente, dovrà essere insediato il primo dei non eletti della lista in questione altrimenti si seguirà l’ordine decrescente della graduatoria dei non eletti; in ogni caso, in ipotesi di parità di voti prevarrà la maggiore anzianità sociale ed in ultimo la maggiore anzianità anagrafica; il neo eletto resterà in carica fino alla naturale scadenza dell’organo stesso.
  2. Qualora detti Organi non dispongano di tale graduatoria o questa sia esaurita, procederanno a cooptazione salvo ratifica da parte dell’Assemblea alla sua prima riunione.

 

Art. 43) - Scioglimento del Corpo Volontari

  1. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di sciogliere il Corpo Volontari qualora ne ricorressero i gravi motivi; procede alla ricostituzione del medesimo vagliando tutte le domande di coloro che chiedono di farvi nuovamente parte. Le decisioni assunte in merito sono inappellabili.

 

Art. 44) – Norma Transitoria

  1. In ossequio alle disposizioni statutarie, gli organi sociali in carica alla data di approvazione del presente Regolamento restano in carica sino alla naturale scadenza del mandato, fatte salve le previsioni di cui al precedente art. 42; non si provvederà a sostituzione, per vacanza comunque determinatasi, se il numero residuo dei componenti dei precitati organi in carica risulti uguale o superiore a quelli indicati al precedente art. 34.
  2. Le disposizioni di cui agli artt. 4 e 6 del presente Regolamento operano retroattivamente; in conformità alle previsioni statutarie che hanno ridefinito le categorie dei soci, e delle disposizioni di cui al precedente art. 4, all’entrata in vigore del presente Regolamento:
  1. I soci “volontari attivi” transitano nella categoria dei soci “volontari”;
  2. I soci “contribuenti” e “sostenitori” transitano nella categoria dei soci “ordinari”;
  3. I soci “allievi” di età inferiore agli anni quattordici transitano nella categoria dei soci “ordinari”, quelli di età uguale o maggiore agli anni quattordici transitano nella categoria dei soci “volontari”;
  4. I soci “benemeriti” transitano nella categoria dei soci “ordinari” o, su richiesta, in quella dei soci “volontari”, ed acquisiscono di diritto l’onorificenza di “benemeriti”;
  5. I soci “onorari” transitano nella categoria dei soci “ordinari” ed acquisiscono di diritto l’onorificenza di “onorari”.

 

Art. 45) - Conclusioni

  1. Il presente Regolamento è immediatamente vigente, annulla e sostituisce ogni altro precedentemente emesso.
  2. Tutti i Soci, Dipendenti ed Operatori del Servizio Civile Universale sono tenuti al rispetto dello Statuto Sociale, del presente Regolamento e dei deliberati degli Organi Associativi.

 

 

Stampa | Mappa del sito
2017© P.A. Croce d'Oro Sampierdarena