REGOLAMENTO GENERALE

 

Approvato dall’Assemblea Ordinaria dei Soci del 12 novembre 2025

 

Art. 1)Denominazione e Sede

  1. L’Ente del Terzo Settore denominato “Pubblica Assistenza Croce d’Oro Sampierdarena ODV”, in forma breve “Croce d’Oro Sampierdarena ODV”, è un’Organizzazione di Volontariato (ODV) costituita in forma di associazione e iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), ai sensi del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni.
  2. La sede della Pubblica Assistenza Croce d’Oro Sampierdarena ODV, di seguito anche detta “Associazione”, è sita in Genova nella Via della Cella 10 cancello.

 

Art. 2)Rappresentanza Sociale e Uso della Divisa

  1. Durante lo svolgimento dei servizi d’istituto, i Soci, i Dipendenti e gli Operatori del Servizio Civile Universale sono tenuti a indossare la divisa sociale completa dei distintivi dell’Associazione e il tesserino di riconoscimento. È fatto divieto di indossare la divisa e i distintivi dell’Associazione al di fuori dell’orario di servizio, salvo espressa autorizzazione.
  2. La partecipazione dell’Associazione a qualsiasi manifestazione pubblica o privata deve essere previamente autorizzata dal Presidente. Nei casi di servizi di assistenza, cerimonie funebri in onore di soci defunti o premiazioni organizzate da associazioni consorelle, è sufficiente l’autorizzazione del Direttore dei Servizi.

 

Art. 3)Emblema Sociale e Uso della Bandiera

  1. L’emblema dell’Associazione è costituito da un cerchio esterno di colore blu, bordato in oro, recante l’iscrizione “P. A.” nella parte superiore e “CROCE D’ORO” in quella inferiore, in caratteri maiuscoli dorati. Ai lati del cerchio, a destra e a sinistra, sono presenti quattro puntini dorati, disposti a formare un quadrato. Al centro dell’emblema campeggia una croce greca dorata su fondo bianco, simbolo distintivo dell’Associazione. Tale iscrizione è nei distintivi, bracciali, sigilli ed altri fregi e sarà comunque usata in tutte quelle occasioni che sia utile al riconoscimento dell'Associazione.
  2. La Bandiera dell’Associazione deve essere esposta in modo permanente presso la Sede Sociale, unitamente al Tricolore della Repubblica Italiana e alla bandiera dell’Unione Europea. In caso di decesso di un Socio, la Bandiera dell’Associazione deve essere esposta a mezz’asta e listata a lutto.
  3. La Bandiera può essere portata in occasione di manifestazioni pubbliche o private previa autorizzazione del Presidente. In caso di partecipazione a cerimonie pubbliche, la Bandiera dovrà essere accompagnata da almeno un operatore in divisa.

Art. 4)Categorie di Soci, Requisiti e Onorificenze

  1. I Soci sono classificati come segue:
  1. Soci Ordinari: coloro che aderiscono all’Associazione mediante il versamento della quota associativa annuale, partecipando alla vita sociale secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dal presente
  2. Soci Volontari: coloro che, nel rispetto dello Statuto e del presente Regolamento, si impegnano a prestare, in modo personale, spontaneo e gratuito, la propria attività a favore dell’Associazione, senza fini di lucro anche indiretto, esclusivamente per fini di solidarietà. Tale impegno può essere svolto in orario diurno, serale o notturno, anche nei giorni festivi, nell’ambito dei compiti loro assegnati.
  1. Il passaggio dalla categoria di Socio ordinario a quella di Socio volontario è consentito su richiesta dell’interessato, previa effettuazione di un colloquio attitudinale con la Direzione dei Servizi, il cui nulla osta è obbligatorio. Il passaggio da Socio volontario a Socio ordinario, invece, può avvenire semplicemente su richiesta scritta dell’interessato. Salvo quanto previsto dall’art. 9 comma 3, il Socio volontario che non svolge attività associativa per un periodo superiore a sei mesi consecutivi è automaticamente riclassificato come Socio ordinario. In ogni caso il passaggio di categoria obbliga all’integrazione della quota sociale, se dovuta.
  2. I minori possono essere ammessi come soci ordinari o volontari dell’Associazione con il consenso scritto di entrambi i genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale. Possono partecipare attivamente alla vita associativa a partire dal quattordicesimo anno di età, nei limiti e con le modalità stabilite dall’art. 27, comma 4, del presente Regolamento; essi godono dei diritti indicati all’articolo 7 dello Statuto, ad eccezione di quelli previsti al comma 1, lettere b), c), d) ed h).
  3. Il Consiglio di Amministrazione, anche su proposta motivata di qualsiasi Socio, può deliberare il conferimento delle seguenti onorificenze:
  1. Socio Benemerito: sono nominati Soci Benemeriti i soci dell’Associazione che si siano distinti per particolari meriti, attività o servizi eccezionali resi in favore del Sodalizio.
    Assumono altresì tale qualifica di diritto i soci volontari che abbiano conseguito, per tre premiazioni consecutive, la medaglia d’oro di primo grado, per quattro premiazioni consecutive la medaglia d’oro di secondo grado, oppure riconoscimenti equipollenti, qualora diversi dalle medaglie, nonché i soci che abbiano ricoperto il ruolo di Consigliere per almeno dieci anni consecutivi, senza essere incorsi in demeriti.
  2. Socio Onorario: sono nominati Soci Onorari coloro ai quali l’Associazione intenda conferire una speciale onorificenza per particolari meriti, attività o servizi eccezionali resi in favore del Sodalizio. La nomina diviene efficace con l’accettazione scritta dell’interessato, che comporta l’adesione allo Statuto e al presente Regolamento.
  3. Presidente Onorario: può essere nominato tra i soci, per meriti particolarmente eccezionali e straordinari, unicamente qualora non vi sia altro Presidente Onorario in vita. La qualifica ha durata decennale e non è rinnovabile.
  4. Presidente Emerito: tale qualifica è attribuita di diritto a tutti i soci che abbiano ricoperto la carica di Presidente dell’Associazione per almeno dieci anni consecutivi, senza essere incorsi in demeriti. Il Presidente Emerito ha facoltà di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza necessità di formale invito; può ricevere dal Presidente in carica delega per la partecipazione a cerimonie, incontri ufficiali o attività di rappresentanza.

Le qualifiche sopra elencate hanno natura personale, onorifica e non retribuita.

  1. I volontari che prestano la propria attività per dieci anni consecutivi ricevono il distintivo d’oro del decennio, quale riconoscimento per il lodevole servizio reso. I soci che, dopo aver svolto attività come volontari e ottenuto tale distintivo, mantengono la qualifica di Socio per cinquant’anni consecutivi ricevono la medaglia d’oro del cinquantennio.

 

Art. 5)Procedura di Ammissione e Iscrizione a Socio

  1. In conformità a quanto previsto dall’art. 6 dello Statuto Sociale, chi intende aderire all’Associazione deve presentare domanda di ammissione utilizzando l’apposito modulo predisposto, indicando tutti i dati richiesti e specificando la categoria di Socio a cui intende appartenere. La domanda può essere, preferibilmente, controfirmata da due Soci maggiorenni, in regola con il versamento delle quote sociali e con almeno un anno di anzianità associativa. Alla domanda deve essere allegata un’autocertificazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni, relativa al certificato penale del casellario giudiziale e al certificato dei carichi pendenti.
  2. La sezione della domanda contenente le generalità e la fotografia dell’aspirante Socio viene affissa all’albo sociale per almeno sette giorni. L’affissione può essere omessa quando la domanda è accompagnata da due controfirme, come previsto al comma precedente, oppure quando si tratta di un Socio che si iscrive nuovamente a seguito di decadenza per morosità.
  3. Gli aspiranti soci volontari devono altresì effettuare un colloquio attitudinale con il Direttore dei Servizi, il cui nulla osta è obbligatorio per l’iscrizione nella categoria in questione.
  4. Il Consiglio di Amministrazione, esaminata la domanda, le autocertificazioni allegate e le eventuali osservazioni presentate da altri soci, delibera in merito all’accoglimento o al rigetto dell’istanza entro sessanta giorni dalla sua presentazione, dandone comunicazione all’interessato. In caso di accoglimento, la deliberazione è annotata nel libro dei soci e l’iscrizione decorre dalla data di tale annotazione.
  5. A ogni nuovo iscritto deve essere consegnata una copia dello Statuto Sociale e del presente Regolamento, ovvero indicato l’indirizzo internet ufficiale dell’Associazione presso il quale tali documenti sono liberamente consultabili.
  6. L’ammissione a Socio comporta, da parte del richiedente, la piena consapevolezza e condivisione dei doveri morali e sociali connessi all’appartenenza all’Associazione, nonché l’impegno al rispetto dello Statuto Sociale, del presente Regolamento e delle deliberazioni degli Organi Associativi. L’accettazione di tali obblighi si intende perfezionata con la sottoscrizione della domanda di ammissione.

 

Art. 6)Incompatibilità

  1. I Soci che ricoprano una qualsiasi carica sociale all’interno dell’Associazione non possono, a pena di decadenza dalla carica, ricoprire cariche o svolgere attività di volontariato presso altre Pubbliche Assistenze, la Croce Rossa Italiana, le Misericordie o altri Enti del Terzo Settore comunque denominati, operanti nel Comune di Genova e attivi nei medesimi ambiti di intervento dell’Associazione. La decadenza dalla carica è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, previa contestazione scritta e possibilità di presentare controdeduzioni da parte dell’interessato entro dieci giorni dalla comunicazione.
  2. I Soci volontari non possono svolgere attività di volontariato presso altre Pubbliche Assistenze, la Croce Rossa Italiana, le Misericordie o Enti del Terzo Settore comunque denominati che operino, all’interno del Comune di Genova, nei medesimi settori di intervento dell’Associazione, pena la decadenza dalla qualità di Socio, che può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente.
    Fanno eccezione i Soci provenienti da enti non convenzionati per il servizio di automedica, purché espressamente autorizzati a svolgere tale specifico servizio, ai sensi dell’art. 29 del presente Regolamento. È facoltà del Consiglio di Amministrazione concedere autorizzazioni per periodi di tempo determinati.
  3. Al personale dipendente dell’Associazione è fatto divieto di ricoprire cariche sociali o svolgere attività presso altre Pubbliche Assistenze, la Croce Rossa Italiana, le Misericordie o altri Enti del Terzo Settore che operino nel territorio del Comune di Genova nei medesimi ambiti operativi dell’Associazione. Eventuali eccezioni possono essere autorizzate, su richiesta motivata del dipendente, dal Presidente dell’Associazione. In caso di violazione del presente divieto, potrà essere attivato un procedimento disciplinare ai sensi del contratto collettivo applicato, previa contestazione formale e rispetto delle garanzie di difesa del lavoratore.

 

Art. 7)Quota Associativa - Obblighi, Scadenze ed Esenzioni

  1. La quota sociale è obbligatoria ed è determinata dal Consiglio di Amministrazione, che può modificarla con apposita deliberazione. Essa è personale, non rivalutabile e non trasmissibile. In nessun caso potrà esserne prevista la compensazione.
  2. Il versamento della quota deve avvenire entro i termini fissati dal Consiglio di Amministrazione. In difetto, trova applicazione l’art. 10, comma 2 lett. a), del presente Regolamento.
  3. La quota associativa versata all’atto dell’iscrizione copre esclusivamente l’anno sociale in cui l’iscrizione stessa si perfeziona, indipendentemente dalla data del versamento. Contestualmente, il Socio è tenuto al versamento delle eventuali spese di segreteria connesse alla gestione della domanda di iscrizione, nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione.
  4. La quota sociale di rinnovo deve essere versata entro e non oltre il 30 giugno dell’anno in corso. Gli uffici di segreteria inviano, quale promemoria, un avviso di scadenza entro il mese di dicembre ed un secondo avviso entro il mese di aprile, a mezzo posta ordinaria o email.
  5. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare, in casi eccezionali e adeguatamente motivati, l’esonero totale o parziale dal versamento della quota associativa, esclusivamente nei confronti di soci che versino in comprovate condizioni di disagio economico. Tale esonero non comporta alcun vantaggio economico e non determina alcuna differenza nei diritti e doveri associativi rispetto agli altri soci.
  6. Sono inoltre esentati dal pagamento della quota associativa i soci ai quali sia stata conferita la qualifica di Benemerito o di Onorario, ai sensi dell’art. 4 del presente Regolamento. Tale esenzione ha carattere onorifico, non comporta compensi o vantaggi economici e non determina alcuna differenza nei diritti e doveri associativi rispetto agli altri soci.

 

Art. 8)Diritti e Doveri degli Associati

  1. I diritti riconosciuti ai soci dell’Associazione sono quelli stabiliti dall’articolo 7 dello Statuto sociale, che si intende qui integralmente richiamato. Il presente Regolamento ne specifica gli ambiti di esercizio, definendo nelle sue disposizioni le modalità concrete con cui tali diritti si attuano nella vita associativa.
  2. I doveri dei soci sono quelli stabiliti dall’articolo 8 dello Statuto sociale, che si intende qui integralmente richiamato. In particolare, i soci devono:
  1. rispettare lo Statuto, il presente Regolamento e le deliberazioni degli Organi Associativi;
  2. mantenersi in regola con il versamento della quota associativa;
  3. contribuire al raggiungimento degli scopi statutari, svolgendo i servizi d’istituto con spirito di sacrificio, abnegazione e senso di responsabilità;
  4. tutelare l’immagine, la reputazione e la storia dell’Associazione, agendo sempre nel rispetto dei valori fondativi e del decoro del Sodalizio;
  5. dimostrare senso di appartenenza, fratellanza e unità d’intenti, astenendosi da comportamenti che antepongano interessi personali al bene collettivo;
  6. osservare un comportamento conforme al buon nome e al prestigio dell’Associazione, sia all’interno che all’esterno della vita associativa.
  7. comunicare tempestivamente ogni variazione del proprio indirizzo di residenza o dei recapiti utili per ricevere le comunicazioni ufficiali dell’Associazione. In assenza di tale aggiornamento, il Socio non potrà eccepire l’eventuale mancata ricezione delle stesse.

 

Art. 9)Impegno e Disponibilità dei Soci Volontari

  1. I Soci Volontari assicurano la propria disponibilità al servizio per almeno un turno mensile. In presenza di particolari contingenze che rendano impossibile il rispetto di tale cadenza, l’impegno potrà essere rimodulato su base trimestrale, con un minimo di tre turni complessivi. È considerata a tutti gli effetti attività di servizio d’istituto anche quella prestata in qualità di collaboratore amministrativo, medico o infermiere dell’Ambulatorio, nonché quella svolta nell’ambito degli Organi sociali o delle Direzioni operative dell’Associazione.
  2. Il Socio Volontario è tenuto a comunicare tempestivamente, o con congruo anticipo, al Direttore dei Servizi eventuali periodi di assenza o indisponibilità dovuti a malattia, infortunio o altre circostanze che possano compromettere, in tutto o in parte, i requisiti di idoneità dichiarati.
  3. Ogni Volontario può richiedere al Direttore dei Servizi un periodo di sospensione dal servizio, da uno a sei mesi. La richiesta deve essere motivata e presentata almeno quindici giorni prima della data di decorrenza. Eventuali richieste fuori termine o di durata superiore saranno valutate dal Direttore dei Servizi, che deciderà sulla base delle circostanze rappresentate.
  4. È fatto altresì obbligo di segnalare tempestivamente la prescrizione e l’assunzione di farmaci che possano influenzare l’idoneità al servizio. In tali casi, sarà il Direttore Sanitario a valutare, caso per caso, la compatibilità del trattamento con lo svolgimento delle varie tipologie di attività istituzionali.

 

Art. 10)Perdita o Sospensione della Qualità di Socio

  1. La qualifica di Socio può cessare in via definitiva o essere sospesa temporaneamente, in conformità a quanto previsto dal presente Regolamento e dallo Statuto Sociale.
  2. I casi di perdita definitiva sono disciplinati dall’art. 10 dello Statuto Sociale, cui si rinvia integralmente. In tali circostanze, l’interessato decade da ogni qualifica e diritto associativo, ed è tenuto a restituire la tessera, la divisa, eventuali distintivi ed ogni altro bene ricevuto in dotazione dall’Associazione.
  3. La perdita temporanea della qualifica di Socio può avvenire a seguito di provvedimento disciplinare adottato dal Collegio dei Probiviri o dal Consiglio di Amministrazione, secondo le rispettive competenze, per un periodo determinato.

 

Art. 11)Norme di Comportamento Generali

  1. I Soci e i Volontari dell’Associazione devono mantenere, in ogni circostanza, un comportamento conforme ai principi di correttezza, lealtà, solidarietà, collaborazione e spirito di servizio, ispirandosi ai valori fondativi dell’Associazione. È fatto assoluto divieto di compiere, con atti o parole, qualsiasi azione idonea a danneggiare l’immagine, la reputazione o la dignità dell’Associazione, dei suoi Organi, dei titolari di incarichi di responsabilità e, in generale, degli altri Soci o collaboratori.
  2. Ogni Socio deve tenere un comportamento responsabile in ogni contesto, inclusa la comunicazione digitale e l’uso dei social network, blog, chat o piattaforme di messaggistica. È fatto obbligo di:
  1. evitare la diffusione di contenuti che possano ledere il decoro o la neutralità dell’Associazione;
  2. non esprimere opinioni o giudizi che possano essere impropriamente associati all’ente;
  3. tutelare la riservatezza dei dati e delle informazioni acquisite nello svolgimento dei servizi;
  4. astenersi dall’associare l’uniforme, i simboli o l’emblema a discussioni di carattere politico, religioso, sindacale o ideologico.

Nei rapporti con l’utenza e con i terzi, i Soci devono usare cortesia, rispetto e imparzialità, evitando ogni forma di discriminazione o proselitismo.

  1. È fatto obbligo di avere la massima cura delle strutture, dei beni mobili e immobili, dei veicoli e delle dotazioni dell’Associazione, preservandone la funzionalità, l’integrità e la pulizia.
  2. Nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela della quiete pubblica, è fatto obbligo a tutti i Soci di contenere ogni fonte di rumore o disturbo acustico all’interno della sede dell’Associazione nella fascia oraria compresa tra le ore 22:00 e le ore 07:00, adottando comportamenti responsabili e rispettosi dell’ambiente esterno e degli altri presenti.
  3. Nella fascia oraria compresa tra le ore 24:00 e le ore 07:00, l’accesso e la permanenza all’interno della sede sono consentiti esclusivamente ai Volontari, ai Dipendenti e agli Operatori del Servizio Civile in servizio attivo.
  4. I Volontari sono tenuti a utilizzare correttamente i simboli, le divise, gli equipaggiamenti e ogni altro materiale associativo, indossandoli con decoro e mantenendoli in buono stato di conservazione. In caso di cessazione, anche temporanea, della qualità di Socio o della frequenza dei servizi, la divisa e le dotazioni assegnate devono essere restituite senza indugio. La mancata restituzione o il danneggiamento, fatto salvo il normale logorio d’uso, costituisce grave responsabilità disciplinare e, nei casi più gravi, legittima l’Associazione ad agire per il recupero coattivo dei beni.
  5. È fatto divieto di:
  1. chiedere o accettare, a titolo personale, regali, compensi o qualsiasi altra utilità da parte di pazienti o di soggetti terzi in relazione agli adempimenti del servizio d’istituto. Eventuali regali, compensi o altre utilità comunque ricevuti devono essere tempestivamente consegnati agli uffici di segreteria dell’Associazione, affinché siano destinati a fini istituzionali. Qualora si tratti di somme in denaro (ad esempio mance), dovrà essere redatta apposita ricevuta secondo le modalità previste dall’art. 26, comma 1, del presente Regolamento.
  2. riferire a terzi o riportare all’esterno fatti relativi all’espletamento dei servizi d’istituto che possano danneggiare l’immagine dell’Associazione o che violino la privacy delle persone destinatarie degli stessi;
  3. fumare all’interno dei locali della sede sociale, delle ambulanze e di tutti gli automezzi dell’Associazione, sia nel vano sanitario che in quello di guida;
  4. assumere sostanze alcoliche nel periodo immediatamente precedente e/o durante il servizio o comunque in modo tale da pregiudicare lo stato psico-fisico durante il servizio stesso;
  5. assumere sostanze stupefacenti e/o psicotrope;
  6. utilizzare i mezzi dell’Associazione per fini non istituzionali se non autorizzati;
  7. far salire sui veicoli dell’Associazione persone estranee ai servizi d’istituto;
  8. effettuare foto e/o video ad eccezione delle specifiche e particolari situazioni in cui sia necessario raccogliere elementi utili connessi agli obblighi di cui all’art. 331 c.p.p. e s.m.i. e/o per raccogliere materiale utile alle attività formative su incarico della Direzione competente;
  9. utilizzare e/o servirsi dei canali telematici e/o dei sistemi informatici dell’Associazione, per fini non istituzionali e/o oltre i limiti autorizzati.

 

Art. 12)Organi Sociali: Composizione e Norme Attuative

  1. Gli organi dell’Associazione sono quelli individuati dall’articolo 15 dello Statuto.
  2. Il Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei Revisori dei Conti e il Collegio dei Probiviri sono organi elettivi, nominati secondo le modalità disciplinate dagli articoli 34 e seguenti del presente Regolamento, a cura della Commissione Elettorale, che provvede all’organizzazione e allo svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio.
  3. Gli organi elettivi di cui al comma precedente restano in carica quattro anni, salvo quanto previsto dall’articolo 42, e i rispettivi componenti sono rieleggibili.

 

Art. 13)Assemblea dei Soci - Composizione, Convocazione e Svolgimento

  1. La composizione, le attribuzioni e le modalità di convocazione, costituzione e svolgimento dell’Assemblea dei Soci sono regolate dagli articoli 16 e seguenti dello Statuto Sociale.
  2. In attuazione dell’art. 19 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione può prevedere, oltre all’affissione all’albo sociale, l’utilizzo di ulteriori canali informativi, anche digitali, allo scopo di favorire la più ampia partecipazione dei Soci all’Assemblea.
  3. Ogni Socio può richiedere, mediante comunicazione scritta al Presidente e nel rispetto dei termini di convocazione, l’inserimento all’ordine del giorno di argomenti ritenuti di particolare rilevanza per l’Associazione. La decisione in merito spetta al Presidente, che ne valuta la pertinenza e la coerenza con le finalità statutarie.
  4. Il segretario e gli eventuali scrutatori dell’Assemblea possono essere nominati anche tra i membri degli organi associativi presenti.
  5. Il Presidente dell’Assemblea assicura il regolare e ordinato svolgimento dei lavori, con facoltà di adottare ogni misura necessaria, incluso l’allontanamento dei presenti che ostacolino o turbino il corretto andamento della seduta.

 

Art. 14)Consiglio di Amministrazione - Composizione e Attribuzioni

  1. Le attribuzioni del Consiglio di Amministrazione sono regolate dall’art. 20 e seguenti dello Statuto Sociale.
  2. Il Consiglio di Amministrazione si compone di nove soci, i quali devono essere maggiorenni e aver maturato almeno due anni di anzianità associativa alla data di presentazione della candidatura.
  3. I componenti del Consiglio di Amministrazione svolgono la propria funzione a titolo gratuito, in modo volontario e non professionale. Rispondono del proprio operato solo in caso di dolo o colpa grave e non assumono responsabilità personali per le obbligazioni dell’Associazione o per gli atti deliberati collegialmente.
  4. In conformità a quanto previsto dall’articolo 20 dello Statuto, oltre alle cariche tassative già ivi stabilite, sono considerate funzioni obbligatorie dell’Associazione, ancorché non necessariamente attribuite a membri del Consiglio di Amministrazione, quelle di Direttore dei Servizi, Direttore Sanitario e Direttore di Garage. Il Consiglio di Amministrazione può inoltre affidare ai propri componenti specifici incarichi o deleghe di coordinamento, anche con funzioni di responsabilità diretta, relativi ad ambiti, servizi o strutture dell’Associazione.
  5. Qualora il Direttore Sanitario non faccia parte del Consiglio di Amministrazione, quest’ultimo, nelle materie di competenza sanitaria previste dalla legge o da atti attuativi, delibera previo parere obbligatorio del Direttore Sanitario.
  6. Il Consiglio di Amministrazione delibera sulle materie indicate all’art. 22 dello Statuto Sociale, nonché su ogni altra questione che non sia espressamente riservata, dallo Statuto o dal presente Regolamento, alla competenza dell’Assemblea. Provvede a dare attuazione alle deliberazioni assembleari, amministra e gestisce le risorse dell’Associazione nel rispetto della normativa vigente e nell’esclusivo interesse del Sodalizio.
  7. In casi di urgenza o qualora non sia possibile convocare tempestivamente una riunione formale, il Consiglio di Amministrazione può essere consultato mediante ogni mezzo ritenuto idoneo, anche attraverso comunicazioni informatiche, telefoniche o in presenza, purché sia assicurata la possibilità per tutti i membri di esprimere chiaramente la propria volontà. Le deliberazioni così assunte devono essere ratificate nella prima seduta utile del Consiglio, pena la loro inefficacia.
  8. Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione viene redatto un verbale a cura del segretario, da conservare in apposito libro presso la sede dell’Associazione. In caso di impedimento o assenza del Segretario, il verbale può essere redatto da altro membro del Consiglio di Amministrazione designato dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente. A supporto della verbalizzazione, possono essere utilizzati strumenti informatici, ivi inclusi sistemi basati su tecnologie di intelligenza artificiale per la trascrizione automatica o l’assistenza alla redazione. Tali strumenti devono garantire il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e della riservatezza, e le eventuali registrazioni devono essere cancellate non appena approvato il verbale.
  9. Ai sensi dell’art. 22, comma 7, dello Statuto Sociale, il Consiglio di Amministrazione può ammettere alle proprie riunioni, con funzione consultiva e senza diritto di voto, soggetti ritenuti utili alla trattazione di specifici argomenti. La partecipazione può essere prevista stabilmente o per singole sedute, su invito del Presidente, previa informazione ai Consiglieri. Tali presenze non incidono sulla validità della seduta né sui quorum deliberativi, e i partecipanti sono tenuti alla riservatezza e all’astensione da dichiarazioni o impegni a nome del Consiglio.
  10. In via straordinaria rispetto al regime ordinario delineato dagli artt. 22 e 23 del presente Regolamento, la competenza al rilascio, alla sospensione, al declassamento o alla revoca delle autorizzazioni alla guida dei veicoli d’istituto per il personale dipendente è attribuita al Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente.
  11. L’irrogazione delle sanzioni disciplinari nei confronti del personale dipendente è di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, nel rispetto della normativa vigente e del contratto collettivo applicabile. In situazioni di urgenza, il Presidente può adottare direttamente sanzioni di carattere conservativo, con obbligo di tempestiva informazione al Consiglio.
  12. Il Consiglio di Amministrazione può nominare, tra i Soci, collaboratori con funzioni di supporto alle attività o ai servizi dell’Associazione. Tali incarichi non comportano poteri di rappresentanza né responsabilità di direzione e sono conferiti con deliberazione del Consiglio.

Art. 15)Commissioni Speciali

  1. Il Consiglio di Amministrazione può istituire commissioni speciali, permanenti o temporanee, con competenze specifiche su determinate materie o progetti (ad esempio: festeggiamenti, ricorrenze, allestimento di nuovi mezzi, interventi strutturali). Le commissioni non hanno potere deliberativo e riferiscono al Consiglio tramite un Referente appositamente nominato, sottoponendo proposte, pareri o relazioni.

 

Art. 16)Presidente - Funzioni e Competenze

  1. Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, cura l’attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e sovrintende all’attività generale dell’Ente e al personale dipendente, avvalendosi della segreteria amministrativa per la gestione delle attività esecutive e amministrative. Firma, con il Tesoriere, gli atti di pagamento secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento.
  2. Convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell’Assemblea dei Soci, stabilendone l’ordine del giorno.
  3. Il Presidente può delegare, in parte o in via temporanea anche integralmente, i propri poteri al Vicepresidente o ad altro componente del Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto dallo Statuto.
  4. Il Presidente mantiene la responsabilità generale di indirizzo e rappresentanza dell’Associazione e assicura il coordinamento dei rapporti istituzionali e organizzativi dell’Ente.

 

Art. 17)Vice Presidente - Funzioni e Competenze

  1. Il Vicepresidente coadiuva il Presidente nell’esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, con gli stessi poteri.
  2. Può ricevere dal Presidente, in tutto o in parte, la delega dei poteri previsti dallo Statuto o dal presente Regolamento, anche in via temporanea.
  3. In caso di vacanza della carica di Presidente, il Vicepresidente ne esercita le funzioni sino alla successiva elezione da parte del Consiglio di Amministrazione.

 

Art. 18)Segretario - Funzioni e Competenze

  1. Il Segretario assicura la regolarità formale dell’attività deliberativa del Consiglio di Amministrazione, in conformità a quanto previsto dall’articolo 14 del presente Regolamento.
  2. Redige il verbale delle riunioni del Consiglio, sottoscrivendolo con il Presidente. Il verbale è successivamente trascritto dal personale della segreteria amministrativa e sottoposto alla lettura e approvazione del Consiglio nella prima seduta utile.
  3. Il Segretario sovrintende, in raccordo con la segreteria amministrativa, alla tenuta dei registri sociali, dei fascicoli deliberativi e degli archivi dell’Ente, garantendo la corretta conservazione della documentazione ufficiale.
  4. Nell’esercizio delle proprie funzioni si avvale della collaborazione del personale amministrativo, senza compiti operativi diretti, e riferisce al Presidente e al Consiglio di Amministrazione per gli aspetti di competenza.

 

Art. 19)Tesoriere - Funzioni e Competenze

  1. Il Tesoriere sovrintende alla gestione economico-finanziaria dell’Associazione, vigilando sulla regolare tenuta della contabilità e sull’attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione che comportano movimenti di natura finanziaria.
  2. La contabilità e le operazioni di versamento e pagamento sono curate dal personale della segreteria amministrativa incaricato, secondo procedure concordate con il Presidente e il Tesoriere e nel rispetto delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.
  3. Gli istituti bancari e finanziari presso i quali l’Associazione intrattiene rapporti sono autorizzati a eseguire operazioni di pagamento o movimentazioni di denaro solo previa firma congiunta del Presidente e del Tesoriere, anche in forma digitale ove previsto. Sono considerate operazioni correnti non soggette a firma congiunta esclusivamente i versamenti di denaro effettuati dal personale autorizzato, che non comportano spesa o impegno economico.
  4. Il Tesoriere collabora con il Presidente e con la segreteria amministrativa alla predisposizione dei bilanci preventivo e consuntivo, verificandone la coerenza con le risultanze contabili.
  5. Nell’esercizio delle proprie funzioni il Tesoriere svolge compiti di indirizzo e vigilanza, avvalendosi della collaborazione del personale amministrativo per le attività esecutive.

 

Art. 20)Direttore dei Servizi

  1. Il Direttore dei Servizi:
    1. organizza e garantisce la copertura di tutti i servizi istituzionali dell’Associazione;
    2. vigila sul corretto funzionamento delle squadre e sul civile svolgimento della vita associativa, sia all’interno della sede che nelle immediate vicinanze e durante l’esecuzione dei servizi;
    3. cura l’istruzione dei volontari neo-iscritti, fornendo loro informazioni essenziali riguardo al funzionamento dell’Associazione, ai principi fondanti e agli scopi statutari, alle principali regole della vita associativa, all’utilizzo delle attrezzature non sanitarie in dotazione ai mezzi, alla corretta compilazione dei rapportini di servizio e delle ricevute per le oblazioni, nonché all’uso degli apparati radio e telefonici;
    4. propone al Consiglio di Amministrazione la nomina dei Capi Squadra e dei Vice Capi Squadra;
    5. redige e aggiorna la graduatoria dei punteggi di merito relativi all’esecuzione dei servizi;
    6. provvede all’approvvigionamento, alla gestione e alla consegna del vestiario per volontari, dipendenti e operatori del Servizio Civile Universale, in base alle effettive necessità e nel rispetto delle linee guida definite dal Consiglio di Amministrazione.
  2. Il Direttore dei Servizi, previa informativa al Consiglio di Amministrazione, può nominare Vice Direttori e Collaboratori, dei quali risponde direttamente al Consiglio stesso.
  3. In caso di comprovata inadeguatezza o manifesta incompetenza nello svolgimento delle funzioni, il Consiglio di Amministrazione può revocare l’incarico al Direttore dei Servizi.

 

Art. 21)Direttore Sanitario

  1. Il Direttore Sanitario:
  1. è un medico abilitato all’esercizio della professione, regolarmente iscritto all’Ordine, e assume la responsabilità dell’attività sanitaria dell’Associazione;
  2. è giuridicamente responsabile della gestione sanitaria, delle dotazioni sanitarie e della formazione in ambito sanitario rivolta a volontari e dipendenti;
  3. sovraintende al buon funzionamento dell’intero ambito sanitario dell’Associazione;
  4. organizza, in collaborazione con la Direzione dei Servizi, i corsi di formazione e aggiornamento rivolti a volontari e dipendenti;
  5. propone l’acquisto di forniture e attrezzature sanitarie, nonché l’allestimento sanitario dei nuovi mezzi;
  6. cura la gestione del materiale sanitario, sia di consumo che durevole, all’interno di appositi locali di deposito o magazzino;
  7. è responsabile dell’attività ambulatoriale e della sua gestione complessiva.
  1. Le generalità del Direttore Sanitario devono essere comunicate alle autorità competenti secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
  2. Il Direttore Sanitario, previa comunicazione al Consiglio di Amministrazione, può nominare Vice Direttori e Collaboratori, dei quali risponde direttamente allo stesso Consiglio.
  3. In caso di accertata inadeguatezza o manifesta incompetenza nell’esercizio delle proprie funzioni, il Consiglio di Amministrazione può revocare l’incarico al Direttore Sanitario.

 

Art. 22)Direttore di Garage

  1. Il Direttore di Garage:
  1. è responsabile della corretta manutenzione, dell’efficienza, dell’affidabilità e della sicurezza di tutti i veicoli dell’Associazione;
  2. cura la selezione, la formazione e la sensibilizzazione degli autisti volontari, con particolare attenzione alla condotta di guida dei mezzi di soccorso;
  3. rilascia, declassa, sospende o revoca le autorizzazioni alla guida dei veicoli d’istituto ai soci e agli operatori del Servizio Civile Universale, nel rispetto delle procedure e dei requisiti previsti dall’art. 23 del presente Regolamento;
  4. può limitare l’autorizzazione alla guida a determinate categorie di veicoli o specifici mezzi, nonché disporre rientri sotto la supervisione di autisti già autorizzati, ai fini propedeutici o di verifica delle capacità di guida;
  5. gestisce l’anagrafe degli autisti autorizzati, potendosi avvalere del supporto dell’ufficio di segreteria;
  6. segnala tempestivamente al Presidente eventuali incidenti, sanzioni, contestazioni o ogni altro fatto di rilievo connesso alla guida dei veicoli sociali;
  7. individua e propone al Consiglio di Amministrazione fornitori e officine per la manutenzione meccanica, elettrica o di carrozzeria, ed è responsabile della custodia degli attrezzi, delle parti di ricambio e delle minuterie in uso al garage, in apposito magazzino;
  8. propone al Consiglio di Amministrazione l’individuazione dei nuovi veicoli da acquisire, curandone l’analisi tecnica e funzionale in base alle esigenze operative dell’Associazione; può altresì stabilire l’ordine di uscita e di impiego dei mezzi in dotazione.
    1. Il Direttore di Garage, previa comunicazione al Consiglio di Amministrazione, può nominare Vice Direttori e Collaboratori, dei quali risponde direttamente allo stesso Consiglio.
    2. In caso di accertata inadeguatezza o manifesta incompetenza nello svolgimento delle proprie funzioni, il Consiglio di Amministrazione può disporre la revoca dell’incarico.

 

Art. 23)Autorizzazione alla Guida

  1. Rilascio e competenza. L’autorizzazione alla guida è rilasciata dalla Direzione di Garage (D.d.G.), nel rispetto della normativa vigente e del Codice della Strada, previa presentazione dell’apposito modulo di richiesta e verifica dei requisiti di cui al presente articolo, fermo restando quanto previsto dall’art. 22 in ordine alle attribuzioni del Direttore di Garage.
  2. Anzianità ed esperienza presunta. Un’adeguata anzianità associativa, intesa come periodo minimo di esperienza attiva all’interno dell’Associazione, costituisce elemento rilevante ai fini del rilascio dell’autorizzazione alla guida. Tale requisito si considera presunto, nei seguenti casi:
  1. Coloro i quali siano già autorizzati alla guida presso altre Pubbliche Assistenze, Croci Rosse o Misericordie, previa attestazione da parte di queste ultime;
  2. Coloro i quali appartengano alle Forze dell’Ordine od ai Vigili del Fuoco;
  3. Coloro i quali siano titolari della carta di qualificazione del conducente (CQC) o del certificato di abilitazione professionale (KB);
  4. Coloro i quali dimostrino comprovata capacità di guida.
  1. Classificazione delle autorizzazioni. Le autorizzazioni alla guida, di livello progressivo, sono classificate come segue:
  1. BA - BASE: abilita alla guida delle autovetture ausiliarie e, eventualmente, alle ambulanze di tipo “B” in servizi non urgenti.
  2. OT - ORDINARIA TUTORATA: abilita alla guida accompagnata delle ambulanze senza paziente a bordo.
  3. OR - ORDINARIA: abilita alla guida delle ambulanze in servizi ordinari non urgenti.
  4. UT - URGENZA TUTORATA: abilita alla guida accompagnata delle ambulanze in servizi di urgenza/emergenza.
  5. UZ - URGENZA: abilita alla guida delle ambulanze in servizio di urgenza/emergenza.
  6. AM - AUTOMEDICA: abilita esclusivamente alla guida dell’automedica in servizio di soccorso avanzato.
  7. IQ - INTEGRALE: Abilita alla guida di tutti i veicoli dell’Associazione.
  1. Gerarchia delle autorizzazioni. Fatta eccezione per la categoria AUTOMEDICA, ogni autorizzazione comprende quelle di livello inferiore.
  2. Guida “tutorata”. Ai fini del presente articolo, per “TUTORATA” si intende la guida svolta in presenza e sotto la responsabilità di un autista-tutor autorizzato dalla Direzione di Garage.
  3. Formazione sanitaria minima. L’autorizzazione alla guida può essere concessa anche in assenza di formazione sanitaria specifica, a condizione che l’interessato si impegni a frequentare il primo corso utile di formazione sanitaria. Resta in ogni caso fermo l’obbligo di rispettare i requisiti minimi previsti per la composizione degli equipaggi nell’esecuzione dei servizi d’istituto.
  4. Neopatentati e minori di 21 anni. I possessori della patente di guida di cat. B da meno di 2 (due) anni e/o di età inferiore ai 21 (ventuno) anni, non potranno ottenere il rilascio dell’autorizzazione alla guida superiore alla categoria “ORDINARIA”.                              
  5. Limiti d’età e idoneità annuale.
  1. Al compimento del 65° (sessantacinquesimo) anno di età, i titolari delle autorizzazioni “INTEGRALE” o “AUTOMEDICA” possono continuare a condurre l’automedica solo previa certificazione annuale di idoneità alla mansione rilasciata dal Medico competente. In mancanza di tale idoneità, l’autorizzazione “INTEGRALE” è declassata a “URGENZA”, mentre quella “AUTOMEDICA” è revocata.
  2. Al compimento del 70° (settantesimo) anno di età, i titolari di autorizzazione “INTEGRALE” o “URGENZA” possono continuare a condurre ambulanze in servizio di urgenza o emergenza solo previa idoneità annuale alla mansione; in difetto, l’autorizzazione è declassata a “ORDINARI”.
  3. Al compimento del 75° (settantacinquesimo) anno di età, ogni autorizzazione “INTEGRALE” o “URGENZA” è automaticamente declassata a “ORDINARI”, mentre l’autorizzazione “AUTOMEDICA” è definitivamente revocata.
  1. Divieti e controlli su alcol e sostanze. È vietato guidare i veicoli d’istituto in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche e/o dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope; il tasso alcolico non dovrà essere superiore a 0 (zero) grammi per litro (g/l). Gli autisti, potranno essere sottoposti, a campione, da parte della Direzione di Garage, al controllo qualitativo relativo all’assunzione di bevande alcoliche e/o sostanze stupefacenti o psicotrope mediante test precursore omologato; in caso di esito positivo del test precitato o in caso di rifiuto alla sottoposizione al controllo in questione, l’autorizzazione posseduta verrà automaticamente revocata. Detta verifica è eseguita nel rispetto della dignità e della privacy di chi vi è sottoposto.
  2. Violazioni al Codice della Strada e responsabilità. In caso di violazioni al Codice della Strada commesse alla guida dei veicoli dell’Associazione, il Consiglio di Amministrazione può esercitare il diritto di regresso nei confronti del responsabile. Qualora la violazione comporti la decurtazione di punti dalla patente, gli estremi del documento di guida dell’autista trasgressore verranno comunicati agli organi di Polizia Stradale. Se tale comunicazione non fosse possibile per mancanza di consenso da parte dell’interessato, il Consiglio di Amministrazione esercita obbligatoriamente il diritto di regresso per l’importo complessivo delle sanzioni, sia relative alla violazione originaria che a quelle derivanti dalla mancata comunicazione dei dati.
  3. Obblighi di comunicazione dell’autista. Ogni autista ha il dovere di comunicare tempestivamente alla Direzione di Garage: ogni eventuale provvedimento di ritiro, sospensione o revoca della propria patente di guida emesso dagli organi preposti; ogni tipologia di incidente, avaria e/o malfunzionamento riscontrato sui veicoli d’istituto.
  4. Iter autorizzativo e avanzamento. L’iter autorizzativo e l’avanzamento di categoria sono disciplinati dal Direttore di Garage; gli stessi dovranno essere caratterizzati dall’opportuna gradualità utile a far acquisire agli autisti la dovuta competenza, esperienza, prudenza e diligenza nella conduzione dei veicoli d’istituto nelle diverse e specifiche situazioni di guida.

 

Art. 24)Tipologie di Servizi e Obblighi Operativi dei Soci

  1. L’Associazione, in quanto parte integrante del Sistema Sanitario Regionale, è tenuta a garantire lo svolgimento dei servizi previsti dalle convenzioni in essere, nei limiti delle proprie effettive possibilità operative e organizzative. In particolare, tali servizi si distinguono in:
  2. Servizi di Urgenza/Emergenza, comprensivi di soccorso sanitario, trasporti secondari urgenti e automedica;
  3. Servizi di Trasporto Ordinario, erogati in regime di convenzione con soggetti pubblici (ASL, Aziende Ospedaliere, ecc.) e privati (cliniche, case di riposo, ecc.);
  4. Servizi Dialisi;
  5. Servizi Privati, ove compatibili con la missione dell’Associazione.
    1. I servizi di cui al comma precedente sono da considerarsi obbligatori per i Soci; costituisce responsabilità disciplinare il rifiuto ingiustificato di svolgere tali servizi, qualora il Socio non si allontani dalla sede entro quindici minuti dalla richiesta.
    2. L’Associazione può inoltre svolgere ulteriori attività funzionali alla vita sociale, tra cui:
  1. Servizi di Assistenza in occasione di manifestazioni sportive, culturali o altri eventi;
  2. Partecipazione a Premiazioni o Inaugurazioni di Associazioni consorelle;
  3. Servizi di Questua, distribuzione calendari o altro materiale promozionale;
  4. Partecipazione ai Funerali di Soci Defunti;
  5. Altre Attività associative rientranti nelle finalità statutarie.
    1. I servizi di cui al comma 3 sono facoltativi, ma rappresentano comunque un impegno morale nei confronti dell’Associazione, della sua storia e dei suoi valori fondanti.

 

Art. 25)Organizzazione della Copertura dei Servizi

  1. La copertura dei servizi è garantita attraverso la presenza in sede di Volontari, Dipendenti e Operatori del Servizio Civile Universale. Per quanto riguarda i Volontari, salvo diverse disposizioni impartite dal Direttore dei Servizi, l’organizzazione prevede sia turni fissi prestabiliti che turni ad orario libero.
  2. Le coperture mediante turni fissi predeterminati sono articolate come segue:
  1. Squadra serale: dalle ore 18:00 alle ore 21:00 nei giorni festivi;
  2. Squadra notturna: dalle ore 21:00 alle ore 07:00 (posticipato sino alle 10:00 in caso di turno iniziato in festività);
  3. Squadra domenicale: dalle ore 10:00 alle ore 18:00 nei giorni festivi;

in tutti i casi secondo la turnazione stabilita dalla Direzione dei Servizi.

  1. Il Volontario assegnato a una delle squadre in turnazione fissa che, per motivi personali, non possa garantire la propria presenza al turno di servizio, è tenuto a reperire personalmente un sostituto e a darne tempestiva comunicazione al Caposquadra o, in sua assenza, al facente funzione.
  2. Tutti i Volontari devono rispettare rigorosamente gli orari di inizio e termine del turno. Il Caposquadra, o suo sostituto, è tenuto a prendere servizio con almeno quindici minuti di anticipo rispetto all’orario d’inizio del turno, al fine di ricevere eventuali consegne dal Caposquadra o f.f. del turno precedente.
  3. Il Capo Squadra o f.f. della squadra il cui turno subentri a quello del personale dipendente deve garantire, al fine di assicurare la continuità del servizio, la presenza in sede di un equipaggio almeno quindici minuti prima dell’inizio del turno.
  4. È fatto divieto di abbandonare il turno di servizio prima della sua regolare conclusione, ovvero prima che si sia insediato almeno un equipaggio appartenente al turno successivo. In caso di defezioni impreviste, prima di lasciare la sede, è obbligatorio informare la Direzione dei Servizi, il Presidente o un Consigliere, attenendosi scrupolosamente alle indicazioni ricevute.
  5. La copertura dei servizi nelle fasce orarie diurne dei giorni feriali è assicurata tramite turni ad orario libero, la cui gestione operativa è demandata al Coordinatore di turno, secondo le linee guida impartite dalla Direzione dei Servizi.
  6. Il Direttore dei Servizi vigila sul buon andamento dell’organizzazione e della copertura dei servizi d’istituto e può disporre, se necessario, criteri organizzativi differenti, adeguandoli alle effettive esigenze operative.

 

Art. 26)Svolgimento dei Servizi d’Istituto

  1. I servizi sono svolti dai Soci a titolo completamente gratuito. In caso di oblazione, le somme devono essere ritirate previa compilazione dell’apposita ricevuta, e consegnate al Coordinatore di turno o al personale di segreteria al rientro in sede; i destinatari controfirmeranno la ricevuta attestando la regolare presa in carico.
  2. I volontari possono ottenere il rimborso esclusivamente per spese effettivamente sostenute e documentate in relazione all’attività prestata, nei limiti e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di Amministrazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi forfettari.
  3. Le richieste di intervento, sia telefoniche che orali, sono prese in carico, durante l’orario di servizio, dal Coordinatore di turno; negli altri casi dal Capo Squadra o, in sua assenza, dal Socio presente con maggiore anzianità sociale. Chi riceve la chiamata è tenuto a compilare in modo chiaro, completo e leggibile l’apposito modulo, sottoscrivendolo in calce. In caso di servizio prenotato, si dovrà darne tempestiva comunicazione al Coordinatore.
  4. Per la formazione della squadra da destinare al servizio, il Coordinatore, il Capo Squadra o, in loro assenza, il Socio con maggiore anzianità sociale presente, provvederà ad assegnare i volontari, i dipendenti e gli operatori del Servizio Civile disponibili in sede, tenendo conto della natura del servizio richiesto e dell’idoneità tecnica e fisica dei componenti. I membri della Direzione dei Servizi e del Consiglio di Amministrazione possono avocare in ogni momento tale prerogativa.
  5. Per l’esecuzione dei servizi istituzionali è obbligatorio indossare la divisa sociale. È consentito, per i soli volontari e in casi di presenza breve e transitoria, l’utilizzo dell’indumento apposito presente in sala militi.
  6. Al termine di ogni servizio, il veicolo d’istituto deve essere lasciato pulito, ordinato e pronto per eventuali successivi interventi.
  7. Durante gli interventi di urgenza/emergenza in convenzione con il Servizio 118 Genova Soccorso, è dovere del Capo Servizio attenersi scrupolosamente alle indicazioni impartite dalla Centrale Operativa.
  8. Al termine del servizio, l’Autista è tenuto a verificare lo spegnimento dell’apparato radio, delle luci del vano sanitario e del veicolo, spegnere eventuali condizionatori e ripristinare il collegamento del mezzo alla rete elettrica per la ricarica delle batterie ausiliarie.

 

 

 

Art. 27)Assegnazione e Modalità di Presidio dei Servizi

  1. Durante le ore diurne, tutti i Soci, siano essi Ordinari o Volontari, fisicamente idonei, sono tenuti a partecipare allo svolgimento dei servizi d’istituto previsti all’art. 24, comma 1. Durante le ore notturne, i servizi sono garantiti dalla squadra di guardia, che può essere affiancata da eventuali volontari presenti in sede.
  2. I componenti della squadra notturna non possono superare il numero di posti letto disponibili nel dormitorio, tra cui dovrebbero essere presenti preferibilmente almeno due autisti. In presenza di particolari esigenze, la Direzione dei Servizi può autorizzare il superamento di tali limiti.
  3. I servizi serali e festivi sono assicurati dai volontari della squadra di turno, con il possibile supporto di altri volontari presenti occasionalmente in sede.
  4. I Soci minorenni possono partecipare ai servizi d’istituto a partire dal compimento del quattordicesimo anno di età, con esclusione dei servizi di urgenza/emergenza, i quali sono consentiti solo a partire dal sedicesimo anno. In ogni caso, il minore assume esclusivamente la qualifica di osservatore e opera sotto la diretta responsabilità del Capo Servizio, senza essere considerato membro effettivo dell’equipaggio. Restano comunque pienamente garantite le coperture assicurative previste per i componenti del servizio.
  5. L’autista titolare viene individuato, di norma, tra coloro in possesso dell’autorizzazione alla guida da più tempo, fatti salvi diversi criteri operativi stabiliti dalla Direzione di Garage.

 

Art. 28)Responsabilità e Compiti del Capo Squadra e del Capo Servizio

  1. Il Capo Squadra, o chi ne fa le veci, dirige i servizi della squadra serale, notturna o festiva a cui è preposto, ed è responsabile del corretto svolgimento degli stessi. È tenuto a vigilare sul civile andamento della vita associativa nei locali dell’Associazione e nelle loro immediate vicinanze, segnalando tempestivamente alla Direzione dei Servizi ogni anomalia o disservizio riscontrato, nonché ogni violazione dello Statuto, del presente Regolamento o dei deliberati degli Organi Associativi. In caso di omissione della segnalazione, risponde disciplinarmente in proporzione alla gravità dei fatti taciuti. È altresì responsabile del comportamento dei membri della squadra, qualora abbia omesso di intervenire per prevenire o interrompere la commissione di irregolarità.
  2. Il Capo Servizio è il volontario o il dipendente, rispettivamente con maggiore anzianità associativa o di servizio, che assume la direzione del singolo intervento o trasporto d’istituto, come previsto dall’art. 24. I membri dell’equipaggio devono attenersi alle sue disposizioni, senza assumere iniziative personali non autorizzate. Il Capo Servizio è tenuto a segnalare ogni violazione dello Statuto, del presente Regolamento o dei deliberati degli Organi Associativi commessa durante lo svolgimento del servizio; in caso contrario, risponde disciplinarmente in relazione alla gravità dei fatti omessi. Risponde inoltre del comportamento degli altri componenti dell’equipaggio, qualora non abbia esercitato il proprio ruolo di vigilanza e guida al fine di prevenire condotte irregolari.

 

Art. 29)Servizio di Automedica

  1. L’Associazione può svolgere il servizio di soccorso avanzato mediante automedica, in convenzione con il soggetto pubblico titolare del servizio di emergenza-urgenza 118. La gestione ordinaria spetta, di norma, alla Direzione dei Servizi.
  2. Il Consiglio di Amministrazione può istituire la “Direzione Automedica”, cui è affidata la gestione del servizio in luogo della Direzione dei Servizi, qualora la complessità e la continuità del servizio, nonché la presenza di una struttura organizzativa adeguata, lo rendano opportuno. La Direzione Automedica, una volta istituita, opera secondo le medesime modalità organizzative previste per le altre direzioni.
  3. La Direzione dei Servizi, o se istituita la Direzione Automedica, è responsabile della continuità del servizio e dell’autorizzazione degli autisti-soccorritori, sotto il profilo attitudinale e dell’idoneità a far parte dell’equipaggio. Nell’ambito delle proprie competenze, può disporre la sospensione o la revoca dell’autorizzazione attitudinale al servizio.
  4. La Direzione di Garage resta competente per l’autorizzazione alla guida dei mezzi destinati al servizio di automedica, nonché per l’eventuale sospensione o revoca della stessa.
  5. Gli aspiranti autisti devono effettuare affiancamenti con personale autorizzato dalla Direzione di Garage, secondo quanto previsto dall’art. 23 del presente Regolamento.
  6. L’autista in servizio deve seguire le indicazioni operative del medico e della Centrale Operativa, nel rispetto della sicurezza propria e altrui. Eventuali criticità vanno segnalate tempestivamente alla Direzione competente.
  7. Lo svolgimento del servizio richiede l’autorizzazione congiunta, da parte della Direzione dei Servizi o Automedica per quanto attiene al profilo attitudinale, e da parte della Direzione di Garage per il profilo tecnico. Tali autorizzazioni sono entrambe necessarie e possono essere formalizzate anche congiuntamente.
  8. La Direzione di Garage, d’intesa con la Direzione dei Servizi o, se istituita, con la Direzione Automedica, assicura la costante disponibilità operativa di almeno due veicoli automedici pienamente efficienti. Le Direzioni interessate condividono la responsabilità della pianificazione e della gestione del parco automediche, concordando l’impiego dei veicoli, le priorità operative, le rotazioni e i fermi tecnici, nel rispetto delle esigenze del servizio di soccorso avanzato e delle indicazioni della Centrale Operativa 118. Ogni decisione relativa alla sostituzione o all’assegnazione dei veicoli automedici deve essere assunta congiuntamente, nel quadro della reciproca responsabilità tecnica e organizzativa.
  9. Il Direttore Automedica, informandone preventivamente il Consiglio di Amministrazione, può nominare Vice Direttori e Collaboratori; risponde direttamente al Consiglio di Amministrazione dell’operato di questi.
  10. In caso di comprovata incapacità e incompetenza il Consiglio può rimuovere dall’incarico il Direttore Automedica.

 

Art. 30)Collegio dei Probiviri

  1. Il Collegio dei Probiviri si compone di tre soci, i quali devono essere maggiorenni e aver maturato almeno due anni di anzianità associativa di presentazione della candidatura.
  2. Il Collegio dei Probiviri è l’organo competente in materia disciplinare e per tutte le controversie concernenti la violazione o l’interpretazione dello Statuto e del Regolamento. È chiamato a pronunciarsi nei conflitti tra soci, tra soci e l’Associazione o i suoi organi, tra componenti degli organi sociali e tra gli organi stessi. In caso di controversie di modesta rilevanza, può attivare una procedura semplificata, finalizzata alla composizione bonaria della lite entro termini brevi.
  3. I membri del Collegio dei Probiviri non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

 

Art. 31)Provvedimenti Disciplinari

  1. Il Collegio dei Probiviri valuta e, se del caso, adotta provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci, a condizione che il procedimento sia avviato entro trenta giorni dalla ricezione della segnalazione o dalla conoscenza dei fatti che ne costituiscono il presupposto. Il Socio interessato è convocato affinché la questione possa essere esaminata; ha facoltà di farsi assistere da un altro Socio con almeno un anno di anzianità associativa e di presentare tutte le argomentazioni ritenute utili alla propria difesa. In caso di mancata presentazione non giustificata, o di rifiuto a partecipare anche desumibile da comportamenti concludenti, il procedimento prosegue ugualmente.
  2. Il procedimento disciplinare deve concludersi entro novanta giorni dal suo avvio, salvo proroga motivata da parte del Collegio dei Probiviri per comprovate esigenze istruttorie, da comunicarsi all’interessato entro il termine originario.
  3. In caso di inosservanza dello Statuto Sociale, del presente Regolamento o delle deliberazioni degli organi associativi, e in relazione alla gravità della violazione, possono essere adottati i seguenti provvedimenti disciplinari:
  1. richiamo scritto, con eventuale avvertimento formale;
  2. sospensione (perdita temporanea della qualità di Socio);
  3. espulsione (perdita definitiva della qualità di Socio).
  1. I provvedimenti disciplinari sono adottati dal Collegio dei Probiviri. Il Consiglio di Amministrazione interviene unicamente in sede di ratifica dell’espulsione, ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. g) dello Statuto, o in qualità di organo di appello, secondo quanto previsto dal comma 9 del presente articolo.
  2. I provvedimenti disciplinari di sospensione ed espulsione sono affissi all’Albo Sociale nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali. L’affissione riporta esclusivamente il nome e il cognome del Socio interessato, la tipologia della sanzione irrogata e, ove previsto, la relativa durata.
  3. I motivi per cui un Socio può essere sanzionato devono essere riconducibili al comportamento tenuto nell’ambito dei servizi, della vita associativa, nei confronti dell’Associazione o degli altri soci.
  4. Il Socio può essere espulso qualora abbia gravemente violato lo Statuto, il Regolamento o deliberazioni degli organi associativi. L’espulsione è sottoposta a ratifica del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. g) dello Statuto, che delibera a riguardo non prima della scadenza del termine per proporre ricorso previsto al comma 9 del presente articolo.
  5. Il Socio espulso può presentare una nuova domanda di ammissione soltanto dopo dieci anni dalla data di notifica del provvedimento di espulsione. La domanda segue la procedura prevista dall’art. 5, con le seguenti specifiche: l’affissione all’Albo Sociale è obbligatoria e deve avere una durata minima di trenta giorni. La sezione della domanda da affiggere è la medesima prevista per i nuovi soci, ma deve contenere anche un espresso riferimento all’espulsione precedentemente subita e alla relativa data. Durante il periodo di affissione, i soci possono presentare osservazioni al Consiglio di Amministrazione. La riammissione non può essere concessa qualora permangano le condizioni che avevano determinato l’espulsione.
  6. Contro i provvedimenti adottati dal Collegio dei Probiviri, il Socio interessato può presentare ricorso al Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni dalla notifica. Il Consiglio, effettuati gli eventuali atti istruttori ritenuti necessari, decide in via definitiva e motivata entro novanta giorni, informando tempestivamente sia il ricorrente sia il Collegio dei Probiviri.
  7. In caso di gravi violazioni dello Statuto o del Regolamento, un Probiviro, un Consigliere o un Direttore può disporre l’allontanamento cautelare del Socio dalla sede sociale fino alla definizione del procedimento disciplinare. Il provvedimento cautelare deve essere segnalato tempestivamente al Presidente e incluso nella segnalazione disciplinare da trasmettere per iscritto al Collegio dei Probiviri entro quindici giorni dalla sua adozione, a pena di nullità. Il Collegio, entro trenta giorni dalla data del provvedimento, decide sulla convalida; in caso contrario, la misura decade automaticamente.

 

Art. 32)Sospensione dell’accesso alla sede e agli spazi dell’Associazione

  1. Il Direttore dei Servizi, di propria iniziativa o su segnalazione motivata, può attivare una procedura semplificata nei confronti di soci o volontari che abbiano tenuto comportamenti irregolari in servizio, in sede o comunque nell’ambito della vita associativa, qualora la situazione non rivesta particolare gravità e sia opportuno un intervento immediato e non formale. La misura ha lo scopo di fornire una risposta rapida e proporzionata, senza incidere sulla qualità di Socio, e consente di gestire tempestivamente situazioni che, pur non richiedendo l’apertura di un procedimento disciplinare formale, necessitano comunque di un richiamo alla responsabilità individuale e al rispetto dell’ambiente associativo.
  2. L’interessato è convocato con modalità rapide e informali. Il Direttore espone i fatti contestati e ascolta eventuali giustificazioni. In caso di mancata presentazione non giustificata o rifiuto a partecipare, anche desumibile da comportamenti concludenti, il procedimento si svolge comunque.
  3. All’esito del confronto, il Direttore può adottare un provvedimento di sospensione, consistente nel divieto per il Socio di accedere o permanere, a qualsiasi titolo, all’interno della sede, dei locali e degli spazi di proprietà o in uso all’Associazione, per un periodo non superiore a trenta giorni. La misura non incide sulla qualità di Socio né sui relativi diritti associativi.
  4. Il provvedimento di sospensione è comunicato tempestivamente al Collegio dei Probiviri, che, qualora ravvisi profili di maggiore gravità o recidiva, può entro trenta giorni esercitare il potere di avocazione per l’eventuale apertura di un procedimento disciplinare. La sospensione è inoltre affissa all’Albo Sociale nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, con l’indicazione del nome e cognome del Socio e della durata della misura. L’inosservanza della sospensione costituisce infrazione disciplinare grave e comporta l’automatico avvio di un procedimento disciplinare da parte del Collegio dei Probiviri.

Art. 33)Punteggi e Riconoscimenti

  1. I criteri di attribuzione dei punteggi e i relativi riconoscimenti sono stabiliti, di volta in volta, dal Consiglio di Amministrazione. La periodicità e le modalità di conferimento sono definite dal medesimo Consiglio.

Art. 34)Organi Elettivi e Requisiti di Candidatura

  1. Gli organi interessati alle operazioni elettorali sono:
  1. Il Consiglio di Amministrazione, composto da nove membri;
  2. Il Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre membri effettivi e due membri supplenti;
  3. Il Collegio dei Probiviri, composto da tre membri.
  1. I candidati agli organi elettivi:
  1. devono essere maggiorenni, in possesso della piena capacità civile, in regola con il versamento delle quote sociali e aver maturato almeno due anni di anzianità associativa alla data di presentazione della candidatura. Non possono essere candidati coloro che siano stati riammessi dopo una precedente espulsione deliberata in via definitiva.
  2. devono indicare chiaramente, all’atto della candidatura, l’organo dell’Associazione per il quale intendono concorrere, potendosi candidare esclusivamente per un solo organo. L’assenza di tale indicazione o la presentazione di candidature plurime comportano l’inammissibilità delle domande presentate.
  3. devono presentare un’autocertificazione, resa ai sensi degli articoli 46 del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni, relativa ai dati risultanti dal certificato del casellario giudiziale e dal certificato dei carichi pendenti.
  4. devono possedere requisiti di onorabilità, correttezza e indipendenza, ed essere esenti da cause di ineleggibilità o decadenza analoghe a quelle previste dall’articolo 2382 del codice civile.
  5. non devono trovarsi nelle condizioni di incandidabilità ed ineleggibilità di cui all’art. 10, comma 1, del D.Lgs. 235/2012 e successive modificazioni.
  6. non devono aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati dolosi che, per la loro natura e gravità, risultino incompatibili con i valori etici e statutari dell’Associazione o con il corretto esercizio di funzioni sociali, come ad esempio i reati contro la persona o contro il patrimonio.
  1. Non sono né candidabili né eleggibili coloro che, nei cinque anni precedenti alla data di presentazione della candidatura, abbiano partecipato in maniera sistematica e continuativa ad attività riconducibili a partiti o movimenti politici, ricoprendo ruoli di iscritti, collaboratori stabili, candidati, dirigenti o incarichi di rappresentanza.
    Tale disposizione è volta a tutelare l’indipendenza, l’imparzialità e la neutralità dell’Associazione rispetto al panorama politico-partitico.
  2. Il venir meno, anche successivo all’elezione o alla cooptazione, di uno o più requisiti previsti dai commi precedenti comporta la decadenza automatica dall’incarico, che è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione con propria deliberazione.
  3. Nessun Socio può ricoprire contemporaneamente più di una delle cariche associative elette o conferite ai sensi del presente Regolamento. In caso di cooptazione, surroga o elezione contestuale a più organi, il Socio dovrà optare per una sola carica entro cinque giorni dall’ultima deliberazione di convalida, pena la decadenza dalla carica per la quale ha ottenuto il minor numero di voti o, in caso di pari voti, da quella risultante da designazione successiva. 

 

Art. 35)Commissione Elettorale

  1. Entro sessanta giorni antecedenti la scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione in carica, deve essere convocata un’Assemblea dei Soci finalizzata alla nomina dei membri della Commissione Elettorale.
  2. I Soci possono candidarsi alla Commissione Elettorale manifestando la propria disponibilità nel corso dell’Assemblea stessa, oppure presentando una dichiarazione scritta da trasmettere alla Segreteria entro le ore dodici del giorno precedente.
  3. L’Assemblea procede all’elezione tra tutti i candidati validamente proposti. Risultano eletti i cinque Soci che ottengono il maggior numero di voti espressi dai presenti.
    In caso di parità di voti, saranno considerati eletti, fino a concorrenza dei posti disponibili i candidati con maggiore anzianità associativa e, in subordine, quelli con maggiore età anagrafica. I candidati non eletti che abbiano comunque ottenuto voti saranno inseriti nel verbale dell’Assemblea in apposita graduatoria, secondo l’ordine dei consensi ricevuti, e subentreranno nella Commissione in caso di vacanza, secondo tale ordine.
  4. La Commissione Elettorale è composta da cinque membri, i quali, nella loro prima riunione, provvedono ad eleggere al proprio interno un Presidente e un Segretario.
  5. La Commissione Elettorale decade in caso di cessazione contemporanea dall’incarico di almeno tre componenti. In tal caso, il Presidente dell’Associazione convoca una nuova Assemblea per la ricostituzione integrale della Commissione entro quindici giorni dall’accertamento della decadenza, con termine ridotto rispetto a quello ordinario di sessanta giorni previsto dall’articolo 43, comma 5, al fine di garantire la tempestiva ripresa delle procedure elettorali. Se viene a mancare uno o più componenti, ma in numero inferiore a tre, si procede alla surroga attingendo dalla graduatoria dei non eletti di cui al comma 3. Qualora la graduatoria risulti esaurita o nessuno dei nominativi inclusi sia disponibile ad accettare la surroga, il Presidente dell’Associazione convoca una nuova Assemblea per l’elezione dei soli membri mancanti entro il medesimo termine di quindici giorni.
  6. Nei casi previsti dal comma 5, i termini del procedimento elettorale sono sospesi e riprendono a decorrere dalla data della nuova Assemblea. Fino all’insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione, quello uscente continua a operare in regime di prorogatio ai sensi dell’articolo 43, garantendo la continuità amministrativa e gestionale dell’Associazione.
  7. I membri della Commissione Elettorale in carica non sono candidabili né eleggibili per alcuna delle cariche oggetto delle elezioni da essi sovrintese.
  8. I comunicati della Commissione Elettorale sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario, in quanto rappresentanti formali dell’Organo.
  9. Tutti i verbali redatti dalla Commissione Elettorale devono essere sottoscritti da ciascuno dei suoi cinque componenti, a garanzia della collegialità e della responsabilità condivisa.

 

Art. 36)Compiti della Commissione Elettorale

  1. La Commissione Elettorale sovrintende a tutte le operazioni relative al procedimento elettorale e in particolare deve:
  1. stabilire la data entro cui devono essere consegnate le candidature e la data delle elezioni, nei limiti temporali previsti dall’articolo 37;
  2. recepire le candidature di lista e le candidature indipendenti;
  3. verificare che ciascuna lista presentata contempli tutti gli organi soggetti al rinnovo delle cariche, come previsto dall’articolo 34 del presente Regolamento, e che sia compilata correttamente; verificare inoltre che ciascun candidato, sia di lista che indipendente, sia in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto, dal presente Regolamento e dalle normative vigenti;
  4. informare i Soci circa la data delle votazioni;
  5. predisporre e stampare le schede elettorali;
  6. allestire il seggio elettorale;
  7. istruire i Soci elettori sulle modalità di voto;
  8. curare il riconoscimento del Socio elettore mediante documento di identità in corso di validità;
  9. verificare che il Socio elettore sia in regola con il pagamento delle quote sociali.
  1. Il Consiglio di Amministrazione uscente deve fornire alla Commissione Elettorale l’elenco aggiornato dei Soci in ordine alfabetico, utile ai fini delle verifiche.
  2. La Commissione deve firmare e timbrare ogni scheda elettorale con almeno tre sigle dei propri componenti. Al termine delle votazioni, il numero delle schede votate deve corrispondere al numero dei Soci votanti.
  3. Qualora nessuna lista venga presentata o non ve ne sia una validamente costituita, la Commissione Elettorale, nel rispetto dei principi statutari e regolamentari, provvede a comporne una, tenendo conto delle competenze necessarie per ciascuna carica.

 

Art. 37)Termini del Procedimento Elettorale

  1. Dalla data dell’Assemblea in cui sono eletti i membri della Commissione Elettorale, devono decorrere al massimo venti giorni per la presentazione delle candidature.
  2. Entro i cinque giorni successivi al termine per la presentazione delle candidature, la Commissione Elettorale verifica la regolarità formale e sostanziale delle stesse.
  3. In caso di irregolarità di natura formale o documentale, che non incidano sui requisiti di eleggibilità o sulla validità della candidatura, la Commissione Elettorale assegna al Capolista della lista o al candidato indipendente un termine massimo di cinque giorni per apportare le necessarie correzioni o integrazioni. Decorso inutilmente tale termine, la lista o la candidatura si intende ritirata o non valida.
  4. Dalla scadenza del termine per la presentazione delle candidature non devono trascorrere più di trenta giorni per lo svolgimento delle elezioni sociali.
  5. Ogni decisione in materia di ammissibilità o regolarità delle candidature è assunta collegialmente dalla Commissione Elettorale ed è definitiva.

 

Art. 38)Candidature di Lista e Candidature Indipendenti

  1. La presentazione di una lista di candidati per il rinnovo degli organi sociali di cui all’art. 34 è a cura di un Socio capolista, che se ne assume la responsabilità. La lista deve essere completa, includere candidati per tutti gli organi soggetti a rinnovo, e rispettare integralmente le disposizioni statutarie e regolamentari in materia di candidabilità. La consegna deve avvenire entro i termini stabiliti dalla Commissione Elettorale, in busta chiusa, presso la Segreteria dell’Associazione, mediante consegna a mano o invio a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
  2. Ogni Socio in possesso dei requisiti previsti può presentare una candidatura indipendente per uno degli organi oggetto di rinnovo, seguendo le medesime modalità e scadenze previste per le liste: la candidatura deve essere presentata in busta chiusa, presso la Segreteria dell’Associazione, a mano o tramite raccomandata con avviso di ricevimento.

 

Art. 39)Modalità delle Votazioni

  1. Le votazioni si svolgono a scrutinio segreto, presso la sede dell’Associazione.
  2. Le schede elettorali riportano, in colonne separate, i nominativi dei candidati suddivisi per ciascun organo associativo, secondo quanto previsto dall’art. 34. In caso di una sola lista, i nomi dei candidati sono elencati in ordine alfabetico, distinti per organo, sotto l’intestazione del Capolista. In caso di più liste, la scheda reca una colonna per ciascuna lista ammessa, recante in alto il nome del Capolista e, a seguire, i candidati per ogni organo associativo nell’ordine alfabetico dei loro cognomi. In un’apposita colonna separata sono riportati gli eventuali candidati indipendenti, anch’essi elencati in ordine alfabetico per organo di riferimento.
  3. Al fine di contemperare le esigenze di rappresentatività democratica e di stabilità gestionale, il sistema adottato è quello del voto di lista: il Socio elettore esprime la propria preferenza selezionando una lista mediante un segno sul nome del Capolista, attribuendo così automaticamente il voto a tutti i candidati della stessa per i rispettivi organi.
  4. È possibile operare sostituzioni all’interno della lista prescelta, nel seguente limite:
  1. fino a tre sostituzioni per i candidati al Consiglio di Amministrazione, Capolista escluso;
  2. una per il Collegio dei Probiviri;
  3. una per il Collegio dei Revisori dei Conti.

Le sostituzioni possono essere effettuate solo tra candidati appartenenti alla stessa lista e non tra liste diverse.

  1. Non sono ammesse deleghe di voto.

 

Art. 40)Schede Nulle

  1. La scheda è considerata nulla nei seguenti casi:
  1. qualora risultino votati, per uno o più organi, un numero di candidati superiore al numero previsto dal precedente art. 34;
  2. qualora vengano effettuate un numero di sostituzione superiore a quelle consentite dall’articolo precedente e/o venga sostituito il capolista;
  3. se la scheda contiene annotazioni, scritte o segni estranei alla votazione;
  4. se la scheda riporta elementi atti a rendere identificabile l’elettore.

 

Art. 41)Operazioni di Scrutinio e Nomina dei Soci Eletti

  1. Al termine delle votazioni, la Commissione Elettorale procede allo spoglio delle schede relative al rinnovo degli organi associativi. Alle operazioni di scrutinio può assistere un candidato per ciascuna lista e un rappresentante dei candidati indipendenti. Durante lo scrutinio, la Commissione verifica la corrispondenza tra il numero dei votanti e quello delle schede effettivamente votate, redigendo apposito verbale riportante fedelmente i dati dello scrutinio.
  2. Terminata la fase di spoglio, la Commissione provvede all’assegnazione dei seggi per ciascun organo secondo il criterio del voto di lista. La lista vincente, individuata, in caso di pluralità di liste, confrontando il numero di voti ottenuti dai rispettivi capilista, ottiene di diritto:
  1. sei seggi nel Consiglio di Amministrazione;
  2. due membri effettivi e due supplenti nel Collegio dei Revisori dei Conti;
  3. due membri nel Collegio dei Probiviri.

I restanti seggi sono attribuiti in base al numero di voti ottenuti dai singoli candidati.

  1. I Soci che non risultano eletti ma abbiano riportato un numero di voti pari ad almeno un decimo di quelli ottenuti dal capolista della lista vincente sono inseriti in una graduatoria dei non eletti, che sarà utilizzata per eventuali surroghe secondo le disposizioni dello Statuto Sociale e del successivo art. 42.
  2. Concluse le operazioni di scrutinio, la Commissione Elettorale affigge all’Albo Sociale i risultati ufficiali delle elezioni, comprensivi della composizione degli organi associativi rinnovati, e convoca il nuovo Consiglio di Amministrazione entro sette giorni dalla data delle votazioni per procedere all’insediamento.
  3. Eventuali contestazioni o reclami relativi al procedimento elettorale saranno esaminati dal Consiglio di Amministrazione nella sua prima seduta utile.
  4. Il Presidente e il Tesoriere del Consiglio uscente sono tenuti a predisporre una rendicontazione dettagliata della situazione economico-patrimoniale alla data di fine mandato. Tale rendiconto dovrà essere accompagnato da un verbale di passaggio di consegne sottoscritto dai Presidenti e dai Tesorieri, uscenti ed entranti.

 

Art. 42)Vacanza dei Componenti e Decadenza degli Organi Elettivi 

  1. In caso di vacanza, per qualsiasi causa, di uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Probiviri o del Collegio dei Revisori dei Conti, si procede alla surroga attingendo dalla graduatoria dei non eletti, redatta ai sensi dell’art. 41, comma 3, secondo l’ordine decrescente dei voti ricevuti e nel rispetto del principio del voto di lista.
  2. Se il componente da sostituire era stato eletto nell’ambito della lista vincente con assegnazione diretta, la surroga avviene prioritariamente con il primo dei non eletti di quella stessa lista. In caso contrario, si attinge alla graduatoria generale dei non eletti, sempre in base al numero di voti ottenuti.
  3. In ipotesi di parità di voti, la precedenza è determinata, nell’ordine, da:
  1. maggiore anzianità associativa;
  2. maggiore età anagrafica.
  1. Il subentrante resta in carica fino alla naturale scadenza dell’organo.
  2. Qualora la graduatoria dei non eletti sia assente o esaurita, l’organo interessato provvede alla cooptazione del nuovo componente, la cui nomina dovrà essere ratificata dalla prima Assemblea utile.                                     

 

Art. 43)Prosecuzione oltre i termini del mandato

  1. In caso di mancata elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione entro la scadenza del mandato, i componenti in carica, incluso il Presidente, proseguono a titolo provvisorio nell’ordinaria amministrazione, sino all’insediamento del nuovo organo.
  2. La prosecuzione temporanea del mandato si applica anche agli altri organi sociali elettivi, purché risulti ancora operante la maggioranza dei membri.
  3. La prosecuzione oltre il termine è ammessa nei seguenti casi:
  1. scioglimento, decadenza o vacanza della Commissione Elettorale, senza possibilità di immediata sostituzione;
  2. Assemblea elettiva andata deserta o non deliberante;
  3. numero insufficiente di candidature per la costituzione degli organi;
  4. eventi straordinari o cause di forza maggiore che impediscano lo svolgimento delle elezioni;
  5. pendenza di contenziosi, accertamenti o ricorsi relativi alle procedure elettorali o alla validità delle candidature.
    1. Durante tale regime di prorogatio:
  1. il Consiglio di Amministrazione può adottare esclusivamente atti di ordinaria amministrazione, salvo casi di necessità e urgenza, da sottoporre a ratifica alla prima Assemblea utile;
  2. i Revisori dei Conti proseguono nell’attività di vigilanza fino alla nomina dei nuovi membri;
  3. i Probiviri continuano a svolgere le funzioni loro attribuite, anche con riguardo a procedimenti disciplinari pendenti.
    1. È compito del Presidente dell’Associazione, in quanto legale rappresentante, convocare l’Assemblea elettiva entro e non oltre sessanta giorni dal venir meno dell’impedimento o della causa ostativa.

Art. 44)Conclusioni

  1. Il presente Regolamento entra in vigore con effetto immediato dalla data della sua approvazione da parte dell’Assemblea dei Soci e annulla e sostituisce ogni altra disposizione regolamentare precedentemente emanata.
  2. Tutti i Soci, i Dipendenti e gli Operatori del Servizio Civile Universale sono tenuti a conformarsi allo Statuto Sociale, al presente Regolamento e ai deliberati degli Organi Associativi competenti.

 

 

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